Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’accesso alla Corte di Cassazione è regolato da norme procedurali molto rigide, la cui violazione può portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo significa che i giudici supremi non entreranno nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare sulla correttezza dell’impugnazione. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto perfetto per comprendere due cause classiche di inammissibilità: la proposizione di motivi nuovi e la mera riproposizione di censure già respinte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto aggravato e utilizzo indebito di carte di pagamento. L’imputato, dopo la conferma parziale della condanna in Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandolo a due specifiche doglianze volte a contestare la correttezza della decisione di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e la Doppia Inammissibilità
L’imputato basava il suo ricorso su due punti principali, entrambi però destinati a scontrarsi con i severi paletti procedurali del giudizio di legittimità.
Primo Motivo: L’Aggravante Mai Contestata in Appello
La prima censura riguardava un presunto errore nell’applicazione di un’aggravante specifica del reato di furto. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato un vizio insanabile: questa specifica violazione di legge non era mai stata sollevata nell’atto di appello. Il codice di procedura penale, all’articolo 606, comma 3, stabilisce chiaramente che non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello. Questa regola serve a garantire la gradualità dei giudizi e a impedire che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito, esaminando punti che le corti inferiori non hanno avuto modo di valutare.
Secondo Motivo: La Recidiva e la Ripetizione delle Censure
Il secondo motivo di ricorso contestava il riconoscimento della recidiva. L’imputato sosteneva che non vi fossero i presupposti per applicarla. Anche in questo caso, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La ragione risiede nel fatto che le argomentazioni presentate erano una semplice riproduzione di quelle già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva, infatti, giustificato la sua decisione sulla base di due precedenti condanne specifiche, ritenute indicative di una persistente tendenza a delinquere. La Cassazione non può riesaminare valutazioni di fatto già congruamente motivate dal giudice di merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su principi consolidati della procedura penale. Per il primo motivo, ha applicato rigorosamente il divieto di introdurre motivi nuovi nel giudizio di legittimità, una preclusione fondamentale per la struttura del processo. Per il secondo motivo, ha ribadito che il ricorso per Cassazione non è la sede per riproporre le stesse identiche critiche alla valutazione dei fatti già operate dal giudice d’appello, a meno che non si dimostri un vizio logico o giuridico palese nella motivazione, cosa che in questo caso non è avvenuta. La Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione corretta e logica per il mantenimento della recidiva, rendendo il motivo di ricorso una sterile ripetizione e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato la fine del percorso processuale per l’imputato, rendendo definitiva la condanna stabilita dalla Corte d’Appello. Inoltre, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
È possibile presentare un motivo di ricorso in Cassazione che non è stato sollevato in appello?
No, in base all’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile dedurre in Cassazione questioni o violazioni di legge che non siano state specificamente sollevate nei motivi di appello. Ciò comporta l’inammissibilità del relativo motivo.
Cosa succede se un motivo di ricorso in Cassazione si limita a ripetere le argomentazioni già respinte dal giudice di merito?
Anche in questo caso, il motivo di ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sui fatti. Se le censure sono una mera riproduzione di quelle già esaminate e respinte con motivazione logica e corretta dal giudice d’appello, il ricorso non può essere accolto.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
A norma dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45080 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45080 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORREGGI° il 03/05/1989
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in parziale riforma della pronuncia di primo gra ha rideterminato la pena irrogata per i reati previsti dall’art.624, 625, nn.2 cod.pen. (capo A) e dall’art.493ter cod.pen. (capo B)
Il primo motivo di ricorso – con il quale è stata dedotta la violazione de legge penale in relazione all’applicazione dell’aggravante prevista dall’art.625, cod.pen.- è inammissibile in relazione all’art. 606, comma 3, cod.proc.pen., i quanto attinente a violazione di legge non dedotta in sede di atto di appello.
E’ inammissibile altresì il motivo attinente alla mancata esclusione dell contestata recidiva; atteso che lo stesso è riproduttivo di profili di censur vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, in qu la Corte territoriale ha congruamente valutato i presupposti di fatto desumibi dalla sussistenza di due precedenti specifici, elementi tali da denotare u persistente ricaduta nel reato in continuità con le pregresse scelte delinquenzia
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delV ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore
Il Presidente