Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi d’Appello non Bastano
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come errori procedurali possano portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, precludendo l’esame nel merito delle questioni sollevate. Questo provvedimento sottolinea l’importanza fondamentale di una corretta e tempestiva formulazione dei motivi di impugnazione sin dai primi gradi di giudizio. Analizziamo la vicenda per comprendere le ragioni dietro questa drastica decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di evasione (previsto dall’art. 385 del codice penale), decide di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere una riforma della sentenza, contestando principalmente due aspetti: la mancata disapplicazione della recidiva e il trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo, con particolare riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito delle doglianze. Ha invece dichiarato l’inammissibilità del ricorso basandosi su vizi procedurali che hanno reso impossibile la valutazione delle richieste della difesa. Vediamo nel dettaglio le ragioni per ciascun motivo di ricorso.
Il Primo Motivo: La Questione della Recidiva
La difesa lamentava la mancata disapplicazione della recidiva, un’aggravante che incide notevolmente sulla determinazione della pena. La Corte ha rilevato un errore fatale: questa specifica contestazione non era stata presentata come motivo di appello nel precedente grado di giudizio. 
Secondo l’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale, non è possibile sollevare per la prima volta in Cassazione questioni che dovevano essere dedotte con l’appello. Questo principio, noto come ‘effetto devolutivo’, limita il giudizio di legittimità alle sole censure mosse avverso la sentenza di secondo grado. Non avendo sollevato il punto dinanzi alla Corte d’Appello, il ricorrente ha perso la possibilità di farlo valere davanti alla Cassazione.
Il Secondo Motivo: Le Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto inammissibile. In questo caso, il problema non era l’omessa deduzione in appello, ma la genericità della censura.
La Corte ha osservato che il ricorrente non si è confrontato specificamente con la ‘puntuale argomentazione’ fornita dalla Corte territoriale per negare le attenuanti. Un ricorso per Cassazione non può limitarsi a riproporre una richiesta, ma deve attaccare in modo preciso e critico il ragionamento del giudice del grado precedente, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici. La mancanza di un tale confronto rende il motivo di ricorso astratto e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su principi cardine del diritto processuale penale. In primo luogo, il rigore formale delle impugnazioni non è un mero tecnicismo, ma una garanzia di ordine e certezza del processo. Ogni fase processuale ha le sue preclusioni, e le questioni non sollevate tempestivamente non possono essere recuperate in seguito. In secondo luogo, il giudizio di legittimità della Cassazione non è un terzo grado di merito. La Corte non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici e pertinenti, dimostrando un errore nel ragionamento del giudice precedente, e non semplicemente esprimendo un disaccordo con la sua decisione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento costituisce un monito per gli operatori del diritto. La preparazione di un’impugnazione richiede un’analisi meticolosa non solo del merito della vicenda, ma anche del rispetto delle norme procedurali. Omettere un motivo in appello o formularlo in modo generico in Cassazione sono errori che possono compromettere irrimediabilmente l’esito del giudizio, portando a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. La conseguenza per l’imputato non è solo la conferma della condanna, ma anche l’ulteriore onere del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano viziati proceduralmente: il primo, relativo alla recidiva, non era stato sollevato nel precedente grado di appello; il secondo, riguardante le attenuanti generiche, era generico e non si confrontava specificamente con le motivazioni della corte territoriale.
Cosa significa che un motivo di ricorso non è stato ‘previamente dedotto come motivo di appello’?
Significa che l’argomento legale specifico, in questo caso la disapplicazione della recidiva, non è stato incluso tra le contestazioni formali presentate alla Corte d’Appello. Di conseguenza, la Corte di Cassazione non può esaminare tale questione per la prima volta, in base al principio devolutivo dell’appello.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna è diventata definitiva.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7091 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 7091  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
f y)sui
n. 35059/23 Giuffrida
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che in relazione alla prima doglianza, relativa alla omessa disapplicazione dell recidiva, essa non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come evince dall’atto di appello nonché dalla memoria conclusiva;
Ritenuto che il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso attinente al trattam sanzionatorio, non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territori circa la mancata concessione delle attenuanti generiche (v. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/01/2024