Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’inammissibilità del ricorso è un concetto cruciale nel diritto processuale penale, che segna uno stop definitivo al tentativo di impugnare una sentenza. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico di come la genericità dei motivi o la loro tardiva presentazione possano portare a questa drastica conclusione, con conseguenze economiche per il ricorrente. Questo caso sottolinea l’importanza di una strategia difensiva attenta e precisa fin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti di Causa: Dal Giudizio di Merito al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Un imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi. Il primo motivo mirava a ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. Il secondo, invece, contestava l’eccessività della pena che gli era stata inflitta. La Suprema Corte è stata quindi chiamata a valutare se questi motivi fossero sufficientemente validi per procedere a un riesame della decisione di secondo grado.
L’Analisi della Corte: Le Ragioni dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una disamina sintetica ma incisiva, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione distinta dei due motivi proposti dalla difesa, entrambi ritenuti non meritevoli di accoglimento per ragioni diverse ma ugualmente ostative.
Il Motivo sulla Particolare Tenuità del Fatto
Con riferimento alla richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p., i giudici di legittimità hanno qualificato il motivo come ‘generico’ e ‘manifestamente infondato’. La Corte ha osservato che il giudice di merito, ovvero la Corte d’Appello, aveva già esaminato e motivato puntualmente le ragioni per cui non riteneva applicabile la causa di non punibilità. In particolare, la decisione impugnata aveva fatto riferimento alle ‘complessive modalità della condotta’ dell’imputato come elemento ostativo. La Cassazione, non potendo riesaminare i fatti, ha ritenuto sufficiente e logica la motivazione del giudice precedente, rendendo così il ricorso su questo punto del tutto inefficace.
Il Motivo sull’Eccessività della Pena: una Censura Tardiva
Ancor più netta è stata la decisione sul secondo motivo. La Corte ha rilevato che la doglianza relativa all’eccessività della pena non era ammissibile perché non era stata dedotta con i motivi di appello. In altre parole, la difesa non aveva sollevato questa specifica obiezione nel secondo grado di giudizio, introducendola per la prima volta solo in Cassazione. Questo vizio procedurale è fatale: il ricorso per Cassazione non può introdurre temi nuovi che non siano stati oggetto del precedente dibattito processuale. Di conseguenza, il motivo è stato dichiarato inammissibile ‘ab origine’.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa su principi consolidati della procedura penale. L’inammissibilità del ricorso deriva dalla necessità di rispettare i limiti del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Nel caso della tenuità del fatto, la Corte ha ribadito che, a fronte di una motivazione adeguata del giudice di merito, il ricorso non può limitarsi a riproporre la stessa richiesta senza evidenziare vizi logici o giuridici specifici. Per quanto riguarda l’eccessività della pena, la decisione riafferma il principio della ‘devoluzione’, secondo cui il giudice d’appello esamina solo i punti della sentenza di primo grado che sono stati specificamente contestati. Introdurre un nuovo motivo in Cassazione viola questo principio e rende il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due lezioni fondamentali. La prima è che i motivi di ricorso devono essere specifici e non generici, criticando in modo puntuale la decisione impugnata e non limitandosi a una mera riproposizione di richieste già respinte. La seconda, ancora più importante, è che la strategia difensiva deve essere costruita sin dal primo grado, e le censure devono essere sollevate tempestivamente nel giudizio d’appello. Dimenticare un motivo in appello significa, nella maggior parte dei casi, perdere per sempre la possibilità di farlo valere. La declaratoria di inammissibilità comporta, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo la sconfitta processuale anche economicamente onerosa.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché un motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, mentre il secondo motivo è stato presentato per la prima volta in Cassazione, senza essere stato sollevato nei motivi di appello.
Perché la Corte non ha valutato la richiesta di applicare la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La Corte ha considerato il motivo generico, in quanto il giudice di merito aveva già fornito una motivazione puntuale per escludere tale causa di non punibilità, basandosi sulle complessive modalità della condotta dell’imputato.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25227 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25227 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 06/09/1998
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 7605/25
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (conferma della condanna per il reato
di cui all’art. 341-bis cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si contestano vizi
di violazione di legge e di motivazione in ordine alla configurabilità del contestato delitto, è generico e riproduttivo di profilo di censura già
adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito, che ha – con motivazione logica ed esaustiva – correttamente ritenuto integrati tutti gli
elementi costitutivi del reato di cui all’art.
341-bis cod. pen. (cfr. pagg. 1-2 dei
motivi della decisione);
Ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta l’omessa applicazione
della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è generico nonché manifestamente infondato, dal momento che il giudice di merito ha puntualmente esposto i criteri adottati al fine di escludere il giudizio di tenuità dell’offesa (in particolare, le complessive modalità della condotta);
Ritenuto, infine, che il motivo con cui si censura l’eccessività della pena inflitta non è ammissibile dal momento che la relativa censura non era stata dedotta con i motivi di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 06/06/2025