Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15584 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15584 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il 17/08/2001 COGNOME NOME nato il 22/05/2003
avverso la sentenza del 01/02/2025 del TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sono stati proposti separati ricorsi nell’interesse di Mouad Boustta e di Issam
COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Verona emessa in data 1 febbraio 2025 di applicazione pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui
artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 337 cod. pen. commessi in Verona il 31 gennaio
2025.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 1, comm
62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Rilevato che le censura, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
inammissibile, in quanto non rientra fra quelli consentiti dall’art. 448, comma
2-bis, cod.
proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’er qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicu (Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 8 aprile 2025