Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12182 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12182 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SARONNO il 11/12/1975
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appel di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la qu l’imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 223, 216 1 e 223, 216 co. 1 n. 2 L. Fall.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denu inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla manca correlazione tra accusa e sentenza, lamentando la contestazione, in sede di giud di appello, di fatti riconducibili ad un arco temporale differente rispetto a que precedente grado di giudizio, è manifestamente infondato, perché inerente violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti. D’altronde, d motivazione fornita dalla Corte di merito, la quale ha confermato quanto statuito giudice di prime cure, non emerge alcuna “nuova accusa” come, invece, sostenuto dal ricorrente;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lam inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla violazione principio del ne bis in idem, oltre ad essere totalmente riproduttivo di profili di censura già vagliati dalla Corte di merito, è manifestamente infondato, atteso che la con per la quale si procede non coincide con quella giudicata nel diverso procedime per le ragioni ben chiarite dal giudice di merito a pag. 4 del provvedim impugnato;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente den inosservanza di norme processuali in relazione all’omesso interrogatorio in seg all’avviso di conclusione delle indagini preliminari, è inedito, posto che non dall’incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella se impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tem dedotto, il quale dunque non può essere prospettato per la prima volta nel giudiz legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comm cod. proc. pen.;
Rilevato, infine, che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente d inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione alle statuizion giudizio di comparazione tra opposte circostanze, non è consentito dalla legge in s di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitri ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo riten quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a rit
più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Così deciso 15 gennaio 2025