Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti la fondatezza dei motivi di impugnazione, giungendo a una pronuncia di inammissibilità ricorso quando le censure sollevate appaiono prive di pregio giuridico. La vicenda riguarda un ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che viene rigettato per la sua manifesta infondatezza su tutti i fronti.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un procedimento penale per reati legati agli stupefacenti. Dopo la condanna in secondo grado emessa dalla Corte d’Appello di Brescia, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre principali argomentazioni, che sperava potessero condurre a un annullamento della sentenza o a una riduzione della pena.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità in Cassazione
La Corte Suprema ha esaminato punto per punto le doglianze del ricorrente, ritenendole tutte manifestamente infondate. Questa valutazione ha portato direttamente a una dichiarazione di inammissibilità ricorso, con le conseguenze economiche che ne derivano.
La Questione della Traduzione degli Atti
Il primo motivo di ricorso si basava sulla presunta omessa traduzione, in una lingua nota all’imputato, dell’avviso di chiusura delle indagini. La Corte ha rapidamente smontato questa tesi, precisando che tale adempimento era stato regolarmente eseguito con l’ausilio di un interprete. Questo punto evidenzia come la Corte verifichi la concretezza delle violazioni procedurali lamentate, rigettandole quando smentite dagli atti processuali.
Il Mancato Riconoscimento dell’Attenuante del Danno Lieve
Il ricorrente chiedeva l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale, relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità. Anche in questo caso, la Cassazione ha respinto la richiesta. La motivazione si fonda sull’importo “non trascurabile” che sarebbe stato ricavato dalla cessione della sostanza stupefacente. Il criterio, quindi, non è astratto ma legato al concreto profitto dell’attività illecita.
La Non Applicabilità della Particolare Tenuità del Fatto
Infine, la difesa aveva invocato l’applicazione dell’esimente della particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131-bis c.p. Questa norma esclude la punibilità per reati che, per le modalità della condotta e l’esiguità del danno, risultano particolarmente lievi. La Corte ha negato l’applicabilità di tale istituto a causa del “dato ponderale significativo della sostanza caduta in sequestro”. La quantità di droga sequestrata è stata considerata un indice di offensività tale da impedire la qualificazione del fatto come “di particolare tenuità”.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha ribadito la propria funzione di giudice di legittimità, che non riesamina il merito dei fatti ma valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, tutti i motivi di ricorso sono stati giudicati “manifestamente infondati”. Questa qualificazione indica che le censure erano palesemente prive di fondamento giuridico, al punto da non richiedere un’analisi approfondita nel merito.
La conseguenza diretta di tale valutazione è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre a rendere definitiva la condanna, questa decisione comporta per il ricorrente l’obbligo di pagare le spese del procedimento e di versare una somma di tremila euro alla cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per scoraggiare ricorsi pretestuosi o dilatori.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa pronuncia sottolinea alcuni principi fondamentali nel processo penale. In primo luogo, i motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici, pertinenti e giuridicamente fondati; censure generiche o smentite dai fatti vengono rapidamente respinte. In secondo luogo, l’applicazione di istituti come le attenuanti (art. 62 n. 4 c.p.) o la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è soggetta a una valutazione discrezionale del giudice di merito, basata su parametri concreti come il profitto del reato e la quantità di stupefacente, sindacabile in Cassazione solo per vizi logici o violazioni di legge, qui non riscontrati. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di strutturare un ricorso in modo rigoroso, per evitare non solo il rigetto, ma anche sanzioni economiche aggiuntive.
Quando può essere dichiarato inammissibile un ricorso in Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono considerati dalla Corte manifestamente infondati, ovvero palesemente privi di pregio giuridico e non supportati da argomentazioni valide.
Perché non è stata concessa l’attenuante del danno di lieve entità in questo caso?
La Corte ha negato l’attenuante perché l’importo ricavato dalla vendita della sostanza stupefacente è stato giudicato “non trascurabile”, indicando che il danno patrimoniale e il profitto del reato non erano di speciale tenuità come richiesto dalla norma.
Qual è il criterio per escludere l’applicazione dell’esimente per particolare tenuità del fatto in un reato di stupefacenti?
Secondo l’ordinanza, un criterio decisivo è il “dato ponderale significativo della sostanza”. Una quantità rilevante di stupefacente sequestrato è considerata un indicatore di offensività del fatto tale da impedire che esso venga qualificato come di particolare tenuità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40837 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(COGNOME)
Rilevato che i motivi dedotti appaiono manifestamente infondati con riferimento sia alla dedotta omessa traduzione in lingua a lui nota dell’av AVV_NOTAIO indagini (adempimento, peraltro, eseguito con l’ausilio di un interpr sia al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 cod. pen. (atteso l’importo non trascurabile ricavato dalla cessione della sost stupefacente) sia, infine, alla mancata applicazione dell’esimente di cui al 131-bis cod. pen., considerato il dato ponderale significativo della sost caduta in sequestro.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versament della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
COGNOME
NOME COGNOME
NOME