Inammissibilità ricorso: quando le contestazioni non superano il vaglio della Cassazione
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante ci viene fornito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso per motivi che meritano un’attenta analisi. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti alla base del Ricorso
Due individui venivano condannati sia in primo grado sia in appello per il concorso in reati di invasione di edifici (art. 633 c.p.) e furto (art. 624 c.p.), aggravato ai sensi dell’art. 625 c.p. Non accettando la sentenza della Corte d’Appello, decidevano di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
Analisi dell’Inammissibilità del Ricorso e le sue Cause
Il ricorso presentato dagli imputati è stato respinto nella sua interezza, con entrambi i motivi dichiarati inammissibili dalla Suprema Corte. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione, che offrono importanti spunti sulla redazione di un efficace atto di impugnazione.
Il Primo Motivo: Una Questione di Fatto, non di Diritto
La prima doglianza riguardava un presunto errore nell’applicazione della legge penale in relazione al reato di invasione di edificio. I ricorrenti sostenevano la mancanza di prove certe sulla loro effettiva presenza all’interno dell’abitazione occupata.
La Corte ha ritenuto questo motivo inammissibile perché “versato in fatto”. In altre parole, i ricorrenti non stavano contestando una violazione di legge, ma stavano chiedendo alla Cassazione di rivalutare le prove, un’attività riservata ai giudici di primo e secondo grado (giudici di merito). Inoltre, il motivo è stato considerato una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati e respinti in appello.
Il Secondo Motivo: Genericità e Mancanza di Specificità
Il secondo motivo lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche questa censura è stata giudicata inammissibile, ma per una ragione diversa: la genericità.
Secondo la Corte, il ricorso era privo dei requisiti richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale. Non indicava in modo specifico gli elementi su cui si basava la richiesta, impedendo al giudice di comprendere appieno i rilievi mossi contro la sentenza d’appello e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione di inammissibilità basandosi su due pilastri fondamentali della procedura penale.
Per il primo motivo, ha ribadito la sua funzione di giudice di legittimità, non di merito. Non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente motivata, dei giudici dei gradi precedenti. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove in Cassazione è un errore che porta inevitabilmente all’inammissibilità.
Per il secondo motivo, ha sottolineato l’onere di specificità che grava su chi propone un ricorso. Non è sufficiente lamentare genericamente una violazione di legge, ma è necessario indicare con precisione le ragioni della censura, confrontandosi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. La genericità equivale a non proporre un motivo valido.
Le Conclusioni
La decisione in esame è un monito chiaro: il successo di un ricorso per Cassazione dipende dalla sua capacità di sollevare questioni di puro diritto, formulate in modo specifico e non ripetitivo. L’inammissibilità del ricorso non è solo una sanzione processuale, ma la logica conseguenza di un’impugnazione che non rispetta i confini del giudizio di legittimità. Di conseguenza, i ricorrenti non solo hanno visto respinta la loro istanza, ma sono stati anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento tratta i ricorsi infondati o mal formulati.
Perché il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano errati nella forma e nella sostanza: il primo motivo chiedeva una rivalutazione dei fatti, attività non consentita in Cassazione, e il secondo era troppo generico e non specificava in modo adeguato le critiche alla sentenza d’appello, come richiesto dalla legge.
È possibile contestare la valutazione delle prove davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza, ma non può riesaminare le prove o ricostruire i fatti del processo.
Cosa si intende quando un motivo di ricorso è definito ‘generico’?
Un motivo di ricorso è ‘generico’ quando non indica in modo chiaro e specifico le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Deve consentire al giudice di individuare precisamente i rilievi mossi, altrimenti viene considerato inammissibile per indeterminatezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31344 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31344 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ORISTANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME e NOME ricorrono con un unico atto avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili del concorso di reati di cui agli artt. 633,624 e 625 cod. pen.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale entrambi i ricorrenti eccepiscono l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine agli elementi di prova del reato di cui all’art. 633 cod. pen., per mancanza di gravi indizi relativamente alla loro collocazione all’interno dell’abitazione occupata, è inammissibile, perché versato in fatto e fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 5-6);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentano violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente