Inammissibilità Ricorso: Perché Ripetere gli Stessi Motivi in Cassazione è un Errore
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso quando questo si limita a una semplice ripetizione dei motivi già discussi e rigettati nel giudizio di appello. Questa decisione offre spunti cruciali per comprendere la funzione del giudizio di legittimità e i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per essere esaminato nel merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Venezia per il reato di appropriazione indebita in concorso. La difesa ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi principali:
1. Una critica alla motivazione della sentenza di condanna, ritenuta insufficiente.
2. La contestazione dell’applicazione di una circostanza aggravante.
La vicenda approda quindi dinanzi alla Suprema Corte per la valutazione della correttezza giuridica della decisione impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica in caso di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su argomentazioni procedurali chiare e consolidate.
La Genericità del Primo Motivo di Ricorso
Il primo motivo, che contestava la motivazione della sentenza di condanna, è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una “pedissequa reiterazione” di argomenti già presentati in appello. La Corte ha sottolineato che un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle stesse doglianze, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere argomenti già disattesi significa presentare un motivo “non specifico, ma soltanto apparente”, che non assolve alla sua funzione critica. In sostanza, non basta dire che la sentenza è sbagliata; bisogna spiegare perché è sbagliata in diritto, confrontandosi puntualmente con la motivazione del giudice d’appello.
La Manifesta Infondatezza del Secondo Motivo
Anche il secondo motivo, relativo all’applicazione della circostanza aggravante, è stato respinto. La Corte lo ha definito “manifestamente infondato”, evidenziando come la motivazione della Corte d’Appello su quel punto fosse logica e priva di vizi evidenti. In questo contesto, i giudici di legittimità hanno richiamato un principio importante: il giudice di merito non ha l’obbligo di analizzare e confutare singolarmente ogni elemento (favorevole o sfavorevole) emerso nel processo. È sufficiente che la sua decisione si basi sugli elementi ritenuti decisivi e rilevanti. La scelta di fondare la decisione su determinati elementi implica, implicitamente, la valutazione di irrilevanza di tutti gli altri.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sulla tecnica di redazione dei ricorsi per Cassazione. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti. La sua funzione è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per questo, un ricorso deve essere specifico, puntuale e critico nei confronti della sentenza che si intende impugnare. La mera riproposizione di vecchi argomenti non solo è inefficace, ma conduce a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La strategia difensiva deve quindi evolvere in ogni grado di giudizio, adattandosi alle specifiche funzioni di ciascuna fase processuale.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, come nel caso di una semplice e acritica ripetizione degli argomenti già discussi e respinti nel precedente grado di giudizio.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘non specifico’ o ‘apparente’?
Si intende un motivo che non svolge la sua funzione tipica, ovvero quella di formulare una critica argomentata e puntuale contro la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse lamentele senza confrontarsi con le ragioni esposte dal giudice d’appello.
Il giudice è tenuto a prendere in considerazione ogni singolo elemento dedotto dalle parti?
No. Secondo la Corte, è sufficiente che il giudice fondi la sua decisione su elementi ritenuti decisivi o rilevanti, poiché tale valutazione implica che tutti gli altri elementi siano stati considerati superati o non pertinenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3951 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3951 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a TORINO il 29/04/1959
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 110, 646 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’ applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n.7, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si vedano le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ) a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente