Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità ricorso quando i motivi addotti sono generici e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di una difesa tecnica e puntuale.
I Fatti del Caso
Il procedimento nasce dal ricorso di un individuo condannato in primo e secondo grado per la violazione dell’articolo 186, comma 7, del Codice della Strada, una norma che sanziona chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di ebbrezza. L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, lamentando un’errata applicazione della legge penale.
I Motivi del Ricorso
La difesa si è concentrata su due aspetti principali:
1. Il trattamento sanzionatorio: si contestava la misura della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
2. La mancata concessione delle attenuanti generiche: si lamentava il fatto che i giudici di merito non avessero riconosciuto le circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte una riconsiderazione di elementi tipicamente valutati dal giudice di merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Le motivazioni della decisione sono chiare e si basano su principi consolidati della procedura penale.
I giudici hanno definito i motivi del ricorso come “generici”, “privi di confronto con la decisione impugnata” e “non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni” della Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha contestato un errore di diritto, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa preclusa in sede di legittimità.
La Corte ha inoltre evidenziato come la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione logica e coerente sia sulla determinazione della pena sia sulla negazione delle attenuanti. Tale motivazione si fondava su elementi concreti:
* La personalità negativa dell’imputato.
* La presenza di un precedente penale.
* La gravità del fatto, desunta dalle specifiche modalità di accadimento.
Richiamando la propria giurisprudenza costante, la Cassazione ha ribadito che la valutazione sulla congruità della pena non è censurabile in sede di legittimità, a meno che non sia il frutto di “mero arbitrio o di un ragionamento illogico”. Poiché nel caso di specie la motivazione della Corte d’Appello era solida e non arbitraria, ogni censura sul punto è stata respinta, portando alla dichiarazione di inammissibilità ricorso.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È uno strumento per verificare la corretta applicazione della legge. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve essere tecnico, specifico e deve individuare vizi logici o giuridici palesi nella sentenza impugnata. Appelli generici basati su una mera insoddisfazione per la pena inflitta sono destinati, come in questo caso, all’inammissibilità, con un ulteriore aggravio di spese per il ricorrente.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non contenevano una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata e si ponevano in contrasto con la giurisprudenza consolidata.
La Corte di Cassazione può modificare una pena ritenuta troppo alta?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione sulla congruità della pena. Può intervenire solo se la determinazione della pena da parte del giudice di merito è frutto di palese arbitrarietà o di un ragionamento manifestamente illogico, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Su quali elementi si è basata la Corte d’Appello per stabilire la pena e negare le attenuanti?
La Corte d’Appello ha motivato la sua decisione basandosi sulla personalità negativa dell’imputato, sulla presenza di un precedente penale a suo carico e sulla gravità del reato commesso, valutata in base alle modalità concrete dell’accaduto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36620 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36620 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla concessione delle attenuanti generiche.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da altro precedente e la gravità del fatto per le modalità di accadimento.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024
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Il Consigliere estensore