Inammissibilità Ricorso: Perché i Motivi Generici non Superano il Vaglio della Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Quando si presenta un ricorso, non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione del giudice precedente. È necessario, invece, articolare critiche precise e pertinenti. L’inosservanza di questa regola porta a una conseguenza drastica: l’inammissibilità del ricorso, come analizzato in questo caso.
Il Caso in Esame
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la condanna. I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali:
1. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), che i giudici di merito avevano escluso.
2. La contestazione sulla valutazione della recidiva, ritenuta dal ricorrente non correttamente applicata.
L’imputato sosteneva che il suo comportamento non fosse così grave da meritare una condanna e che la sua storia criminale fosse stata valutata in modo eccessivamente severo. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto completamente queste argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile.
L’analisi della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, riscontrando in ambedue una carenza fondamentale: la genericità. Invece di contestare punto per punto il ragionamento della Corte d’Appello, il ricorrente si è limitato a riproporre le proprie tesi in modo astratto.
La Tenuità del Fatto e la Mancanza di Confronto
Sul primo punto, la Corte di Cassazione ha evidenziato come la difesa non avesse affrontato il percorso logico seguito dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato la ‘tenuità del fatto’ basandosi su elementi concreti: la condotta dell’imputato aveva reso una cella inagibile, costretto a sfollare una sezione del penitenziario e causato un’intossicazione a un agente intervenuto. Di fronte a questi fatti, che indicavano una chiara offensività del comportamento, il ricorso si è dimostrato evasivo, non riuscendo a smontare la logica della decisione impugnata. Secondo la Cassazione, limitarsi a sostenere la scarsa gravità del fatto senza confutare le prove contrarie è un motivo generico e, quindi, inammissibile.
La Valutazione della Recidiva
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per ragioni simili. La Corte d’Appello aveva considerato la recidiva non come un mero dato formale, ma come un indicatore della pericolosità sociale dell’imputato, analizzando la natura dei reati precedenti, la loro vicinanza nel tempo e il grado di colpevolezza. Il ricorso, invece, non ha offerto una critica specifica a questa valutazione personalizzata, risultando anche in questo caso una doglianza astratta e non pertinente al caso concreto.
le motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza si fonda sul principio consolidato secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono possedere un carattere di specificità. Ciò significa che non possono limitarsi a una critica generica del provvedimento impugnato, ma devono confrontarsi dialetticamente con le ragioni esposte nella decisione. Il ricorso deve individuare i punti deboli o gli errori di diritto presenti nella sentenza d’appello e argomentare in modo puntuale il perché quella decisione sarebbe sbagliata. Nel caso di specie, l’inammissibilità del ricorso deriva proprio dall’aver eluso questo confronto diretto, presentando argomenti che non scalfivano la coerenza logica della sentenza di secondo grado.
le conclusioni
Questa decisione della Corte di Cassazione offre un importante monito per la pratica legale. Un ricorso efficace non è quello che si limita a riaffermare le proprie ragioni, ma quello che analizza criticamente e smonta la decisione avversaria. La mancanza di specificità non è un vizio formale di poco conto, ma un difetto sostanziale che impedisce al giudice dell’impugnazione di entrare nel merito della questione. La conseguenza, come in questo caso, è l’inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo la sconfitta ancora più onerosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non si confrontavano specificamente con le argomentazioni logiche contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è considerato generico quando non contesta in modo puntuale e specifico le ragioni della decisione impugnata, ma si limita a riproporre argomentazioni astratte o una diversa lettura dei fatti senza demolire la logica del giudice precedente.
In base a quali elementi la Corte d’Appello aveva escluso la ‘tenuità del fatto’?
La Corte d’Appello aveva escluso la tenuità del fatto basandosi su elementi concreti che dimostravano l’offensività della condotta, come il fatto che una cella era stata resa inagibile, una sezione era stata sfollata e un agente aveva riportato un principio di intossicazione a causa dei fumi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36451 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36451 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
” udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che:
gli argomenti dedotti nel primo motivo di ricorso sono del tutto privi del requisito specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che gli stessi non si confrontano con il percorso logico del provvediment impugNOME che ha escluso la possibilità di riconoscere l’esistenza della causa di non punibilità cui all’art. 131-bis cod. pen. per la non tenuità dell’offesa in quanto “la cella è stata dic inagibile, la sezione sfollata, i detenuti sottoposti ad accertamenti medici, l’agente interve ha riportato un inizio di intossicazione per i fumi inalati”, tutti indici non illogici di dell’offesa del comportamento perpetrato dal ricorrente;
il secondo motivo è, a sua volta, inammissibile, in quanto la decisione del giudice di appel in punto di recidiva è coerente con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che “è compito giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effe riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensi comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante signific della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato risc formale dell’esistenza di precedenti penali” (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.g Celibe, Rv. 247838 – 01), atteso che la stessa, nel respingere il relativo motivo, ha valorizz la pericolosità dell’autore e l’offensività dei comportamenti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025 Il consigliere estensore
GLYPHIl presidente