Inammissibilità Ricorso: la Cassazione ribadisce l’onere della specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono formulati in modo generico e non specifico. Questa decisione offre spunti cruciali sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati, specialmente per quanto riguarda la richiesta di attenuanti generiche e la contestazione della recidiva. Vediamo nel dettaglio il caso e le conclusioni della Suprema Corte.
La vicenda processuale
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi principali del ricorso erano due: la mancata esclusione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato sosteneva che la sua pericolosità sociale non fosse stata correttamente valutata e che meritasse una riduzione di pena. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso del tutto inammissibile.
L’inammissibilità del ricorso e le valutazioni di merito
Il primo punto affrontato dalla Corte riguarda la recidiva. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la valutazione della pericolosità sociale dell’imputato, basata su precedenti condanne (due delle quali per spaccio di sostanze stupefacenti) e sul possesso di diverse tipologie di droghe, costituisce una valutazione di fatto. Tale valutazione, se motivata in modo non manifestamente illogico come nel caso di specie, non può essere messa in discussione in sede di Cassazione. Il tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito è una delle cause più comuni di inammissibilità del ricorso.
La genericità nella richiesta delle attenuanti
Il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato parimenti respinto per la sua genericità. La Corte ha ribadito un principio consolidato: quando la difesa richiede l’applicazione delle attenuanti senza specificare gli elementi concreti e le circostanze positive su cui tale richiesta si fonda, il giudice non è tenuto a una motivazione complessa per respingerla. È sufficiente, infatti, che il giudice del merito evidenzi l’assenza dagli atti di elementi positivi meritevoli di considerazione ai fini del beneficio. In pratica, l’onere di indicare perché l’imputato meriti uno sconto di pena grava sulla difesa, che non può limitarsi a una richiesta formale e vuota.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in base a due pilastri argomentativi. In primo luogo, le censure relative alla recidiva si traducevano in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione logica e adeguata, ritenendo il nuovo reato non occasionale ma sintomatico di una persistente pericolosità sociale. In secondo luogo, la richiesta di attenuanti generiche era priva di qualsiasi specificazione. L’onere di motivazione del giudice in caso di diniego è soddisfatto con il semplice richiamo all’assenza di elementi positivi. Di conseguenza, non essendoci colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per gli operatori del diritto sull’importanza della specificità e concretezza nei motivi di impugnazione. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione, ma è necessario articolare le proprie doglianze in modo dettagliato, ancorandole a precisi elementi fattuali e giuridici. La decisione conferma che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito e che le richieste prive di un solido fondamento, come quelle per le attenuanti generiche non supportate da elementi specifici, sono destinate a essere dichiarate inammissibili, con conseguenti oneri economici per l’imputato.
Perché il motivo sulla recidiva è stato dichiarato inammissibile?
Perché la valutazione della pericolosità sociale dell’imputato, basata sui suoi precedenti penali e sulle circostanze del nuovo reato, è considerata un giudizio di fatto. Se la motivazione del giudice di merito è logica e non palesemente errata, non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione, che si occupa solo di questioni di diritto.
Cosa si intende per richiesta ‘generica’ di attenuanti?
Una richiesta è ‘generica’ quando la difesa si limita a chiedere la concessione delle circostanze attenuanti generiche senza indicare alcun elemento specifico e positivo (come il comportamento processuale, la confessione, il risarcimento del danno) che possa giustificare una riduzione della pena. In questi casi, il giudice può negarle semplicemente affermando che non esistono elementi positivi a favore dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile e non si ravvisa una mancanza di colpa da parte del ricorrente nel causare tale inammissibilità, la legge prevede la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11519 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11519 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LECCE il 01/11/1988
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile, avendo la Corte di merito, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in sede di legittimità -, adeguatamente giustificato sia, con riguardo al pri motivo, la mancata esclusione della recidiva, in quanto il COGNOME ha riportato tre condanne, d cui due per spaccio di sostanze stupefacenti, seppure relative a fatti risalenti, sicché il nu reato è stato ritenuto non occasionale ma espressivo di una particolare pericolosità sociale posto che, nonostante le menzionate condanne definitive, il COGNOME era stato trovato in possesso di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, atte a soddisfare le richiesta di u variegata clientela; sia, in relazione al secondo motivo, la mancata applicazione dell circostanze attenuanti generiche, stante l’assenza di elementi valutabili a tal scopo, considerando la genericità del motivo, dovendosi, al proposito, ribadire che quando la richiest di applicazione delle attenuanti in esame non specifica gli elementi e le circostanze che sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimit dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo rich alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del bene (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266460);
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.