Ricorso in Cassazione: Quando la genericità porta all’inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e rigore. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale del processo penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici e non si confrontano criticamente con la decisione impugnata. Questo principio è cruciale per comprendere come strutturare un’efficace difesa in sede di legittimità. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni della Corte e le conseguenze per il ricorrente.
Il caso in esame: condanna per false dichiarazioni
Un individuo, già condannato in primo e secondo grado per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale (previsto dall’art. 495 del codice penale), ha presentato ricorso per Cassazione. I suoi motivi di doglianza erano principalmente due:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla contestazione della recidiva.
2. La mancata concessione delle pene sostitutive.
La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, ritenendo fondate sia la colpevolezza dell’imputato sia la correttezza delle valutazioni sulla sua personalità e pericolosità sociale.
L’inammissibilità del ricorso e le ragioni della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per una declaratoria di inammissibilità totale del ricorso. Vediamo nel dettaglio perché ogni motivo è stato respinto.
Primo motivo: la contestazione generica della recidiva
Il ricorrente lamentava un errore nella valutazione della recidiva. Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, la sua critica era meramente assertiva. Invece di sollevare specifiche censure di illegittimità contro la sentenza d’appello, l’imputato si è limitato a proporre un’interpretazione alternativa dei fatti, un’operazione non consentita in sede di Cassazione. La Corte d’Appello aveva motivato in modo congruo ed esente da vizi logici, evidenziando come la pericolosità dell’imputato fosse dimostrata dal suo tentativo di non farsi identificare mentre violava un’altra misura cautelare. Il ricorso, non confrontandosi con questa solida argomentazione, è risultato inammissibile su questo punto.
Secondo motivo: il diniego delle pene sostitutive
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione di pene sostitutive, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha osservato che già l’atto di appello conteneva una censura generica su questo aspetto. La Corte territoriale aveva risposto in modo adeguato, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, che si basava sulla gravità del fatto e sulla personalità negativa dell’imputato. Di conseguenza, è stato ritenuto che le pene sostitutive non fossero idonee a svolgere una funzione rieducativa, e la Cassazione ha confermato la correttezza di tale valutazione.
Le motivazioni: perché è cruciale un ricorso specifico
La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e pertinenti, dialogando direttamente con le argomentazioni del giudice precedente e indicando con precisione dove risieda l’errore di diritto o il vizio logico. Proporre una semplice rilettura dei fatti, come avvenuto in questo caso, trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un nuovo giudizio di merito, snaturando la funzione della Cassazione e portando inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
Le conclusioni: implicazioni pratiche per la difesa
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di una tecnica difensiva rigorosa. L’inammissibilità del ricorso non è solo una questione formale, ma ha conseguenze sostanziali. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente (ad esempio, a causa della manifesta infondatezza dei motivi), quest’ultimo viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma alla Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la sanzione è stata fissata in tremila euro. La lezione è chiara: un ricorso per Cassazione deve essere un atto giuridico mirato e tecnicamente ineccepibile, pena il rigetto e ulteriori oneri economici.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché considerato assertivo e generico. Il ricorrente ha proposto una valutazione alternativa del merito senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni giuridiche e logiche della sentenza impugnata in tema di recidiva.
Qual è la ragione del rigetto della richiesta di pene sostitutive?
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, confermando la decisione del giudice di merito. Quest’ultimo aveva negato le pene sostitutive basandosi sulla specifica gravità del fatto e sulla personalità negativa dell’imputato, concludendo che tali pene non avrebbero assolto a una funzione rieducativa.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A causa dell’evidente inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6609 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6609 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 09/06/1982
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 495 cod. pen.;
considerato che il primo motivo, con il quale si lamentano la violazione della legge pen e il vizio di motivazione in ordine alla contestata recidiva, lungi dal muovere compiute censu legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta in maniera assertiva un alterna apprezzamento di merito senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni esposte nel provvedimento impugnato, che sulle quali ha ritenuto sussistente la recidiva con una motivazion congrua ed esente da vizi logici, qui non sindacabile (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depr Rv. 281935 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841 – 01), considerando dimostrativa dell’accresciuta pericolosità dell’imputato il tentativo di non essere identificato di violare una misura cautelare che gli era stata imposta per altro reato;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione de legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle pene sostitutiv manifestamente infondato poiché, a fronte della censura generica contenuta nell’atto di appello, Corte territoriale ha congruamente richiamato la motivazione della sentenza di primo grad (incentrata sulla specifica gravità del fatto e sulla negativa personalità dell’imputato), riba difetto dei presupposti per farne applicazione alla luce dell’inidoneità di esse ad assolver funzione rieducativa;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/11/2024.