Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi d’Appello Sono Troppo Generici
Nel processo penale, l’impugnazione è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è subordinato al rispetto di precise regole formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina uno degli ostacoli più comuni: la genericità dei motivi, che conduce direttamente a una declaratoria di inammissibilità ricorso. Questo principio sottolinea che non basta dissentire da una sentenza per poterla appellare; è necessario articolare critiche specifiche e pertinenti. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato si era rivolto alla Corte di Cassazione dopo che la Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità. Il ricorso si basava su due argomenti principali: in primo luogo, si sollevava una questione di legittimità costituzionale di una norma processuale; in secondo luogo, si criticava la decisione dei giudici di merito per non aver riconosciuto la particolare tenuità del fatto e per il trattamento sanzionatorio applicato.
L’Inammissibilità del Ricorso e la Genericità dei Motivi
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’attenta analisi dei motivi proposti, ritenuti manifestamente infondati e, soprattutto, generici. Questo aspetto è cruciale per comprendere la logica che governa i giudizi di impugnazione.
La Questione di Costituzionalità Ritenuta Inconferente
Il primo motivo di ricorso contestava la costituzionalità dell’art. 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. La Corte ha rapidamente liquidato questa doglianza, osservando che tale norma non era applicabile al caso di specie. L’imputato, infatti, era presente al giudizio di primo grado e il processo d’appello si era svolto con rito cartolare, una modalità che escludeva l’applicazione della norma contestata. Inoltre, la Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 4, n. 43718/2023) che aveva già giudicato infondata la medesima questione.
Le Censure Generiche sul Merito della Decisione
Il secondo motivo è stato giudicato ancora più debole. L’imputato si era lamentato del mancato riconoscimento della tenuità del fatto e della pena inflitta, ma lo aveva fatto in modo generico. La Corte di Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello, pur con una motivazione sintetica, aveva fornito una giustificazione adeguata per le sue scelte. Il ricorrente, dal canto suo, non aveva individuato specifici vizi logici o contraddizioni nel ragionamento dei giudici di secondo grado, limitandosi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte.
le motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui il giudice del gravame non è tenuto a una completa rivalutazione dei fatti in assenza di motivi specifici di appello. La Corte ha ribadito che l’impugnazione non può risolversi in una richiesta di un nuovo giudizio, ma deve consistere in una critica mirata e argomentata del provvedimento impugnato. Se i motivi sono generici, vaghi o si limitano a ripetere quanto già esposto in primo grado senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
In questo caso, mancando critiche puntuali, il giudice dell’appello non aveva l’obbligo di riconsiderare daccapo la sussistenza del fatto, peraltro ammessa dallo stesso imputato come risulta dalla sentenza impugnata. La genericità dei motivi, quindi, paralizza l’esame nel merito e conduce a una pronuncia che si ferma al vaglio preliminare dei requisiti formali dell’atto di impugnazione.
le conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre una lezione fondamentale per la pratica legale: la redazione di un atto di appello o di ricorso richiede la massima precisione. Per evitare una pronuncia di inammissibilità ricorso, è indispensabile che i motivi non siano una mera espressione di dissenso, ma una critica strutturata che identifichi con chiarezza i presunti errori—di fatto o di diritto—commessi dal giudice precedente. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di un’impugnazione che non ha superato questo fondamentale vaglio di specificità.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e generici. La questione di costituzionalità sollevata non era pertinente al caso e le critiche sulla pena e sulla tenuità del fatto non indicavano specifici errori logici o contraddizioni nella sentenza della Corte d’Appello.
È sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo?
No, non è sufficiente. Secondo quanto stabilito dalla Corte, l’impugnazione deve contenere motivi specifici che critichino in modo argomentato la decisione del giudice. Una semplice manifestazione di dissenso o la riproposizione di argomenti già esaminati, senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza, porta all’inammissibilità del ricorso.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35977 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME (CUI 00YPXR7) nato a TIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, nei cui confronti si procede per il reato di cui all’art. 385 cp;
rilevato che il primo motivo, concernente la dedotta illegittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. è manifestamente infondato, posto che tale norma non si applica al caso di specie, essendo stato l’imputato presente nel giudizio di primo grado, mentre il giudizio di appello si è svolto con rito cartolare, in ogni caso, questa Corte si è già pronunciata ritenendo la manifesta infondatezza della questione (Sez.4, n.43718 dell’11/10/23, Rv. 285324);
rilevato che il secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato, posto che la Corte di appello, sia pur con motivazione sintetica, ha fornito giustificazione delle ragioni del rigetto dei profili di impugnazione che concernevano esclusivamente il riconosciuto della tenuità del fatto e il trattamento sanzionatorio, senza che siano stati messi in evidenza specifici profili di manifesta illogicità o contraddittorietà;
ritenuto che, in mancanza di specifici motivi di appello, il giudice del gravame non era tenuto a rivalutare la sussistenza del fatto (che peraltro risulta ammesso dall’imputato, così come specificato nella motivazione della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ende.
Così deciso il 14 GLYPH 2024