Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi Generici Portano al Rigetto in Cassazione
Nel processo penale, la fase dell’impugnazione rappresenta un momento cruciale per la difesa. Tuttavia, per essere efficace, un ricorso deve rispettare requisiti formali e sostanziali ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda un principio fondamentale: la genericità dei motivi conduce inesorabilmente all’ inammissibilità del ricorso. Questo articolo analizza la decisione, evidenziando perché la specificità delle argomentazioni è un presupposto non negoziabile per accedere al giudizio di legittimità.
I fatti del caso: un appello senza argomenti specifici
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’appellante contestava diversi aspetti della decisione di secondo grado, tra cui il riconoscimento della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. Tuttavia, come rilevato dalla Suprema Corte, le doglianze erano state formulate in maniera estremamente generica, sia nel primo atto di appello sia nel successivo ricorso per cassazione.
In sostanza, la difesa si era limitata a criticare la sentenza in modo laconico, senza contrapporre argomentazioni specifiche e dettagliate alla solida struttura motivazionale della decisione impugnata. Questo approccio si è rivelato fatale per le sorti del ricorso.
La decisione e le ragioni dell’inammissibilità ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un principio consolidato, richiamato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui l’appello, così come il ricorso per cassazione, deve contenere rilievi critici espliciti e argomentati rispetto alle ragioni di fatto e di diritto che fondano la sentenza impugnata.
Un’impugnazione non può risolversi in una mera riproposizione di richieste o in una critica astratta, ma deve instaurare un confronto diretto e puntuale con la motivazione del provvedimento che si intende contestare.
Le motivazioni: il principio di specificità dei motivi
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone la carenza strutturale.
1. Sulla recidiva: Il primo motivo è stato definito generico perché il giudice di merito aveva già fornito una valutazione approfondita e non superficiale sulla capacità a delinquere dell’imputato, come previsto dall’art. 133 del codice penale. La motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta adeguata nel collegare le precedenti condanne alla commissione del nuovo reato, giustificando così l’applicazione della recidiva.
2. Sui benefici negati: I motivi relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche e degli altri benefici sono stati giudicati inammissibili perché proposti in maniera ‘estremamente generica’ già in sede di appello. La difesa non aveva sviluppato critiche specifiche che potessero mettere in discussione il ragionamento del giudice di primo grado, che, secondo la Cassazione, aveva una struttura argomentativa adeguata e articolata.
La Suprema Corte ha quindi riaffermato che non è sufficiente lamentarsi di una decisione; è necessario spiegare perché, dal punto di vista giuridico e logico, quella decisione sarebbe errata, confrontandosi direttamente con le argomentazioni del giudice.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza offre una lezione importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di impugnazione richiede uno studio meticoloso della sentenza da contestare e la formulazione di critiche precise, pertinenti e argomentate. Qualsiasi approccio superficiale o generico è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente spreco di tempo, risorse e la condanna a sanzioni pecuniarie. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa nella fase delle impugnazioni, garantendo un dialogo costruttivo tra le parti e il giudice.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non contenevano critiche specifiche e argomentate contro le ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le contestazioni non sono specifiche e dettagliate, ma si limitano a enunciazioni vaghe o a semplici richieste non supportate da un’analisi critica della motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13266 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13266 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo sulla recidiva è generico: il giudice del merito ha sviluppato una pregna e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a deli dell’imputato, prevista dai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. che regola l’esercizio punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E’, pertanto, adeguatamente soddisfat l’onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregre condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminos indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016 COGNOME, Rv. 270419).
I residui motivi relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generic nonché dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale sono inammissibili perché dedotti in mani estremamente generica in sede di appello.
Pertanto, relativamente alle laconiche critiche sopra indicate nessuna censura merita l sentenza impugnata. Come di recente affermato, l’appello, al pari del ricorso per cassazione, inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enun e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fonda decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galteili, Rv. 268822). Ne caso in esame, non può all’evidenza sostenersi che la sentenza di primo grado non avesse una struttura argomentativa più che adeguata e articolata.
Anche l’ultimo motivo è inammissibile, poiché la sentenza, nella parte motiva ha dato at delle ragioni per le quali doveva essere riconosciuta e applicata la recidiva, nonostant richiesta di disapplicazione da parte della Procura Generale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consigliere estjxore
DEPOSITATA
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