Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Perché i Motivi Generici Portano al Rigetto
L’esito di un processo non è mai definitivo fino all’ultimo grado di giudizio. Tuttavia, l’accesso alla Suprema Corte di Cassazione non è automatico e richiede il rispetto di rigorosi requisiti formali. Una recente ordinanza della Settima Sezione Penale chiarisce un punto cruciale: la specificità dei motivi. Un’errata impostazione dell’atto può portare a una declaratoria di inammissibilità ricorso, chiudendo di fatto ogni ulteriore possibilità di discussione. Analizziamo questa decisione per comprendere perché la genericità delle censure rappresenta un ostacolo insormontabile.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era contestare la qualificazione giuridica del reato e la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, sperando in una riforma della sentenza a lui sfavorevole.
La Genericità dei Motivi e l’Inammissibilità del Ricorso
Il ricorso si fondava su due principali motivi. Il primo contestava l’errata applicazione della legge penale. Il secondo metteva in discussione il trattamento sanzionatorio, in particolare il riconoscimento della recidiva e delle attenuanti generiche.
La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili per una ragione fondamentale: la loro genericità. Invece di sollevare critiche specifiche e puntuali alla motivazione della sentenza d’appello, la difesa si era limitata a:
1. Riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice precedente, senza aggiungere elementi di novità o specificità.
2. Prospettare deduzioni generiche, prive dei necessari riferimenti fattuali e giuridici idonei a sostenere le richieste.
3. Tentare di ottenere una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal giudice di merito, attività che esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale giudica solo sulla corretta applicazione del diritto (giudizio di legittimità) e non sui fatti (giudizio di merito).
In sostanza, il ricorso non dialogava con la sentenza impugnata, ma si limitava a esprimere un dissenso generico, fallendo nel suo scopo primario: evidenziare un vizio di legge o di logica nella decisione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito un principio cardine del processo penale di legittimità. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le proprie tesi difensive sperando in un esito diverso. È, invece, uno strumento di controllo sulla legalità e logicità della decisione impugnata.
Per questo, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, i motivi devono essere specifici. Ciò significa che l’appellante ha l’onere di individuare con precisione il punto della motivazione che ritiene errato e di spiegare perché, attraverso un confronto diretto con il testo del provvedimento. La mancanza di questa “correlazione” tra le censure proposte e le ragioni sviluppate nella sentenza impugnata rende il motivo astratto e, di conseguenza, inammissibile.
La Corte ha sottolineato che permettere una ricostruzione dei fatti secondo criteri valutativi diversi da quelli del giudice di merito significherebbe snaturare la funzione stessa della Cassazione. La motivazione della Corte d’Appello, essendo immune da vizi logici e giuridici, era incensurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
La decisione in commento offre una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale dinanzi alla Suprema Corte. L’inammissibilità del ricorso non è un mero tecnicismo, ma la conseguenza diretta di un’impostazione difensiva errata. È indispensabile che il ricorso sia strutturato come una critica mirata e argomentata alla sentenza di secondo grado. Ripetere doglianze già respinte o chiedere una nuova lettura delle prove è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’ulteriore aggravio delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non specifici. Essi si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice del gravame e tendevano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando manca una correlazione diretta tra le censure sollevate e la motivazione della sentenza impugnata. In pratica, non individua un errore specifico di diritto o un vizio logico nel ragionamento del giudice precedente, ma si limita a una critica astratta.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4673 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4673 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1309/2026
CC – 27/01/2026
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOME, nato a MARSALA il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d’appello di Palermo; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse diNOME COGNOME, rilevato che il primo motivo di ricorso contesta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale e delle norme giuridiche rilevanti ai fini della sua applicazione, in relazione alla pretesa errata qualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen., Ł generico perchØ fondato su argomentazioni che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e disattese dal giudice del gravame e che, pertanto, non presentano carattere di specificità;
che , invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale discende, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità dell’impugnazione, si desume dalla mancata correlazione tra le ragioni poste a sostegno della censura e quelle sviluppate nella motivazione della sentenza impugnata;
considerato che, il secondo motivo contesta la recidiva reiterata e specifica ex art. 99 cod. pen. e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.; non Ł consentito in sede di legittimità per motivi non specifici, poichØ prospetta deduzioni generiche e prive delle necessarie ragioni di diritto e dei dati di fatto idonei a sostenere le richieste formulate;
che, altresì, esso non Ł consentito in sede di legittimità, in quanto tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti secondo criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale con motivazione immune da vizi logici e giuridici ha puntualmente esposto le ragioni del proprio convincimento (cfr. pag. 8 e 9 della sentenza impugnata);
ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME