Inammissibilità del Ricorso: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante spunto di riflessione sulla necessità di formulare i ricorsi in modo specifico e puntuale. Un’impugnazione basata su motivi vaghi e assertivi rischia seriamente di non superare il vaglio di ammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente. L’analisi di questo caso ci permette di capire perché l’inammissibilità del ricorso non è un mero tecnicismo, ma un principio fondamentale per il corretto funzionamento della giustizia.
Il Contesto del Caso: Furto Aggravato e Porto d’Armi
Due individui venivano condannati in Corte d’Appello per i reati di furto aggravato e porto abusivo di armi. Non accettando la decisione, entrambi decidevano di presentare ricorso per Cassazione, sollevando diverse questioni.
Un ricorrente, in particolare, lamentava:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Un’errata quantificazione della pena.
L’altro ricorrente si univa alle lamentele relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
L’Analisi della Cassazione sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha respinti in blocco, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per entrambi gli imputati. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: la specificità dei motivi di impugnazione. Secondo i giudici supremi, non è sufficiente lamentarsi genericamente di una violazione di legge, ma è necessario dimostrare come, nel caso concreto, tale violazione si sia effettivamente verificata.
La Genericità come Vizio Fatale
Il primo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato definito “patentemente generico”, poiché consisteva in un’affermazione del tutto assertiva e priva di riferimenti concreti al caso di specie. I giudici hanno inoltre aggiunto un’osservazione decisiva: tale causa di non punibilità non è applicabile ai delitti, come il furto pluriaggravato contestato, puniti con una pena minima di tre anni di reclusione.
L’Irrilevanza delle Doglianze non Correlate al Caso
Anche gli altri motivi, presentati da entrambi i ricorrenti, sono stati giudicati totalmente privi di specificità. Le lamentele sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena sono state considerate allegazioni generiche e non collegate alla situazione processuale. La Corte ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione logica e congrua, basando la sua decisione su un elemento previsto dall’art. 133 del codice penale: la capacità a delinquere degli imputati, desunta dai loro precedenti specifici.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si concentra sul difetto strutturale dei ricorsi. Essi non contestavano in modo puntuale e argomentato la sentenza impugnata, ma si limitavano a riproporre doglianze generiche, talvolta facendo un semplice rimando a precedenti atti difensivi. Questo modo di procedere rende l’impugnazione inidonea a innescare un riesame critico da parte del giudice di legittimità.
La Corte ha ritenuto superfluo entrare nel merito delle singole questioni, poiché la manifesta genericità dei motivi era sufficiente a decretarne l’inammissibilità. La decisione finale è stata quindi la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della “evidente inammissibilità dell’impugnazione” che denota un profilo di colpa.
Le Conclusioni: Una Lezione sulla Specificità degli Atti Giudiziari
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico di precisione. Non è una sede per lamentele generiche o per ripetere argomenti già respinti senza aggiungere nuovi e specifici profili di illegittimità. La sanzione dell’inammissibilità del ricorso e la condanna economica servono da monito: l’accesso alla giustizia di ultima istanza richiede rigore, specificità e pertinenza. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: ogni motivo di impugnazione deve essere solidamente ancorato ai fatti del processo e alle norme di diritto, evitando formulazioni astratte che non possono trovare accoglimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano “patentemente generici” e “del tutto privi di specificità”, ovvero non erano argomentati in modo puntuale e non si correlavano in maniera concreta ai fatti specifici del caso giudiziario.
È possibile invocare la “particolare tenuità del fatto” per un furto pluriaggravato?
Secondo quanto specificato dalla Corte in questa ordinanza, l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non è consentita per il delitto di furto pluriaggravato quando questo è punito con una pena minima di tre anni di reclusione, come nel caso di specie.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se l’inammissibilità è evidente e riconducibile a colpa, viene inflitta una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36383 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36383 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condannata per il reati di furto aggravato (artt. 624 comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.) e porto abusivo di armi (artt. 699 cod. pen.);
considerato che il primo motivo di ricorso del COGNOME– con cui si denuncia la viol della legge penale in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della parti tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. – è patentemente generico poiché cont predetta allegazione in termini del tutto assertivi, senza un compiuto riferimento al caso di (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01); il che esime dal dilungarsi osservare che per il delitto di furto pluriaggravato per cui l’imputato ha pure riportato conda è consentita l’applicazione della causa di non punibilità in discorso, essendo punito con la minima di tre anni di reclusione (cfr. art. 131-bis, comma 1, cod. pen.);
considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso del COGNOME (con cui sono rispettivamente, prospettati: la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in o mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; la violazione della legge penale e vi di motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzioNOMErio) e l’unico motivo di del COGNOME (con cui si adducono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordin mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattament sanzioNOMErio), che possono essere trattati congiuntamente, sono parimenti del tutto pri specificità poiché anch’essi contengono allegazioni del tutto generiche e non correlabili al specie, oltre che (cfr. secondo motivo presentato nell’interesse del COGNOME) il generico riman allegazioni difensive oggetto di gravame che sarebbero state disattese; il che rende super osservare che in relazione alla pena irrogata la Corte distrettuale ha dato conto in maniera con e logica dell’elemento, rientrante nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen considerato preponderante nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine Rv. 271269 – 01), richiamandone segnatamente la capacità a delinquere degli imputati (desunta anzitutto dai loro precedenti specifici); Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui conse ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024.