Inammissibilità Ricorso: La Cassazione sulla Genericità dei Motivi e la Tenuità del Fatto
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Settima Penale, del 7 giugno 2024, offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sulle valutazioni relative alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Con questa decisione, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi addotti sono generici e non criticano specificamente la logica della sentenza impugnata. Questo caso riguarda un soggetto condannato per aver violato gli arresti domiciliari, il cui appello è stato respinto in ogni sua parte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Un individuo, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, aveva presentato ricorso in Cassazione contestando la decisione dei giudici di merito sotto due profili principali: la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che disciplina la non punibilità per particolare tenuità del fatto, e l’entità del trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. Il ricorrente sosteneva che la sua condotta non fosse così grave da meritare la condanna e che la pena inflitta fosse sproporzionata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, la Suprema Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua pronuncia di inammissibilità su una valutazione di genericità dei motivi di appello. Vediamo nel dettaglio le argomentazioni.
La non applicabilità dell’art. 131-bis c.p.
Il primo motivo di ricorso riguardava la richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto. La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e logicamente coerente per negare l’applicazione di tale norma. I giudici di merito avevano infatti considerato:
1. La gravità del fatto: La violazione del regime degli arresti domiciliari è stata ritenuta un’azione seria.
2. L’intensità del dolo: La Corte ha sottolineato la correlazione tra l’esperienza del soggetto e la sua piena consapevolezza dell’importanza di rispettare le prescrizioni imposte. Questo indica un’intenzione deliberata e non un comportamento superficiale o occasionale.
La Cassazione ha chiarito che le valutazioni sulle ragioni e la durata dell’allontanamento, effettuate dalla Corte d’Appello, non presentavano vizi logici evidenti. Pertanto, non era possibile una diversa e autonoma rivalutazione dei fatti in sede di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non riesaminare le prove.
La genericità del motivo sul trattamento sanzionatorio
Anche il secondo motivo, relativo alla presunta eccessività della pena, è stato giudicato generico. La Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva articolato una critica specifica contro le valutazioni espresse nel giudizio di merito, ma si era limitato a una contestazione vaga, speculare alla genericità dei motivi già presentati in appello. Per contestare una sanzione, è necessario indicare precisamente perché i criteri di commisurazione della pena (ex art. 133 c.p.) sarebbero stati applicati in modo errato, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere ricorsi specifici e ben argomentati. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione impugnata; è necessario individuare e contestare con precisione i vizi logici o giuridici della motivazione del giudice. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non solo chiude la porta a un esame nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Inoltre, la decisione ribadisce che la valutazione sulla ‘particolare tenuità del fatto’ è strettamente legata all’analisi concreta della condotta e dell’elemento psicologico del reo, un’analisi che, se motivata in modo logico e coerente, è insindacabile in sede di Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ritenuti generici, sia riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sia in merito alla contestazione del trattamento sanzionatorio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Per quale motivo la Corte ha ritenuto non applicabile l’art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto)?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano fornito un’adeguata motivazione basata sulla gravità del fatto e sull’intensità del dolo. Si è tenuto conto dell’esperienza dell’imputato e della sua consapevolezza nell’infrangere le prescrizioni degli arresti domiciliari, ritenendo la condotta non meritevole del beneficio della non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24421 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24421 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in riferimento alla non applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. che la Corte di appel di Palermo ne ha fornito adeguata motivazione sia sotto il profilo della gravità del fatto c dell’intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza dell’imputato e l consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliar considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell’allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una divers autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
Ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul trattamento sanzionatorio in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito, te conto della parimenti generica articolazione dei motivi di appello su tali punti;
Rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.