Inammissibilità Ricorso: Quando la Genericità Costa Cara
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di impugnazione. La decisione evidenzia come la presentazione di un ricorso con censure vaghe e non circostanziate porti inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni dietro la pronuncia dei giudici supremi.
I Fatti del Caso
Due soggetti, precedentemente condannati dal Tribunale e dalla Corte d’Appello per reati di furto pluriaggravato e possesso ingiustificato di strumenti da scasso, hanno presentato ricorso per Cassazione tramite il loro difensore. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado che, pur rideterminando la pena per uno degli imputati, aveva confermato la loro responsabilità penale.
Il ricorso si basava essenzialmente su due motivi:
1. Una generica doglianza per violazione di legge e vizio di motivazione.
2. La contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi proposti e li ha rigettati entrambi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione, pur essendo concisa, è estremamente chiara nel delineare i requisiti di ammissibilità di un’impugnazione.
Le Motivazioni: La Genericità come Causa di Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha fornito una spiegazione dettagliata per la sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile per genericità
. I giudici hanno sottolineato che il ricorso non permetteva di comprendere quale specifico punto della sentenza impugnata fosse oggetto di censura, né quali fossero le ragioni di diritto o i dati di fatto a supporto delle richieste. In pratica, un’impugnazione non può limitarsi a una lamentela astratta, ma deve indicare con precisione le parti della decisione che si ritengono errate e spiegare il perché. La mancanza di questa specificità rende impossibile per la Corte esercitare il proprio controllo di legittimità.
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato
. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, per motivare il rifiuto di concedere tale beneficio, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adempiuto a questo obbligo, come risultava dalle pagine della sentenza impugnata. Pertanto, la censura mossa dai ricorrenti era priva di fondamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e ben argomentati. L’inammissibilità del ricorso non è solo una questione formale, ma una conseguenza diretta della violazione del dovere di specificità, che è essenziale per garantire un corretto svolgimento del processo. Per gli avvocati, ciò significa che ogni motivo di ricorso deve essere meticolosamente costruito, individuando le criticità della sentenza impugnata e supportandole con argomentazioni giuridiche e fattuali pertinenti. Per gli imputati, la conseguenza è la cristallizzazione della condanna e l’aggiunta di ulteriori oneri economici, senza che le proprie ragioni possano essere esaminate nel merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile principalmente perché il primo motivo era formulato in modo troppo generico, non specificando le critiche mosse alla sentenza impugnata, mentre il secondo motivo, relativo alle attenuanti, è stato ritenuto manifestamente infondato.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che non consente di comprendere quale punto della sentenza sia oggetto di censura e quali siano le ragioni di diritto e i dati di fatto a supporto della richiesta, rendendo così impossibile per la Corte esaminare la fondatezza della doglianza.
Quali sono le conseguenze per i ricorrenti quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Nel caso specifico, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2680 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2680 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 03/07/2001 NOME nato a CATANIA il 21/12/1988
avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, gli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha dichiarato di non doversi procedere con riferimento al reato di cui al capo A) del procedimento n. 1104/2022 RGNR nei confronti di COGNOME NOME e, previa rideterminazione della pena per le residue imputazioni, ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Catania che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per i reati di furto pluriaggravato e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli contestati nell’ambito del procedimento n. 15891/2021 RGNR e, per il solo Strano, per il reato di furto pluriaggravato di cui al procedimento n. 1104/2022 condannandoli alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo motivo dei ricorsi, con il quale i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile per genericità, poiché non consente di comprendere neppure quale punto della sentenza formi oggetto di censura e quali siano le ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
Ritenuto che il secondo motivo dei ricorsi, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pagg. 6 e 7);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2024