Inammissibilità Ricorso: Perché la Genericità dei Motivi Conduce alla Sconfitta in Cassazione
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche nel rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha sottolineato un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta dissentire, ma è necessario formulare critiche specifiche e dettagliate. In caso contrario, si rischia una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di dover sostenere ulteriori spese. Analizziamo questo caso per comprendere le ragioni dietro una decisione così netta.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale di Cuneo per i reati di lesioni personali (art. 582 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.), aggravati ai sensi dell’art. 585 c.p. La sentenza di primo grado veniva confermata integralmente dalla Corte d’Appello di Torino.
Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a due principali motivi di doglianza:
1. Una presunta violazione di legge legata alla mancata astensione del giudice di primo grado, il quale aveva celebrato il giudizio ordinario nei suoi confronti e, contestualmente, il giudizio abbreviato per i coimputati.
2. L’illogicità della motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati.
I motivi dell’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi proposti dall’imputato, giungendo a una conclusione drastica ma giuridicamente ineccepibile: l’inammissibilità totale del ricorso. Questa decisione si fonda su una valutazione precisa della specificità richiesta dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla presunta incompatibilità del giudice, la Cassazione lo ha liquidato come manifestamente infondato. I giudici hanno evidenziato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e coerente, supportata da corretti riferimenti normativi e giurisprudenziali, per escludere qualsiasi causa di incompatibilità. La doglianza del ricorrente, inoltre, si basava su una violazione di norme che risultava smentita direttamente dagli atti processuali.
Il cuore della decisione, tuttavia, risiede nell’analisi del secondo e ultimo motivo. La Corte ha riscontrato una genericità e indeterminatezza assolute nella contestazione mossa dall’imputato. Egli si era limitato a denunciare un’illogicità della motivazione senza però indicare quali fossero gli elementi specifici della sentenza impugnata a essere viziati, né le ragioni concrete a sostegno della sua tesi. In pratica, il ricorso non permetteva alla Corte di Cassazione di individuare i punti critici della decisione d’appello e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Questo vizio procedurale è fatale: l’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale richiede che i motivi di ricorso indichino in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Un’impugnazione che si limita a una critica generica, senza un confronto puntuale con la motivazione della sentenza contestata, non assolve a tale onere.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque si approcci a un’impugnazione: la forma è sostanza. Un ricorso in Cassazione non è una semplice riproposizione delle proprie ragioni, ma un atto tecnico che deve demolire, punto per punto e con argomenti precisi, la struttura logico-giuridica della sentenza che si intende contestare. La genericità non è solo un difetto stilistico, ma un vizio insanabile che preclude l’accesso al giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché i motivi relativi all’illogicità della motivazione della sentenza d’appello erano formulati in modo generico e indeterminato, senza specificare gli elementi concreti oggetto di censura, violando così i requisiti dell’art. 581 del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che è vago, non indica in modo specifico e dettagliato quali parti della sentenza impugnata sono considerate errate e perché, impedendo di fatto al giudice dell’impugnazione di comprendere e valutare la critica mossa alla decisione precedente.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro stabilita dal giudice in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39893 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39893 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/10/2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appell di Torino che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Cuneo per i reati di cui agli artt. 582, 585 e 635 cod. pen.
Ritenuto che il primo motivo, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto alla mancata astensione del giudice di primo grado – in quanto avrebbe celebrato il giudizio ordinario nei confronti del ricorrente ma anche il giudizio abbreviato nei confronti dei coimputati – è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali. La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (in particolare, pagg. 5 e 6 pani) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici e di corretti richiami giurisprudenziali ai fini della insussistenza di cause di incompatibilità.
Considerato che il secondo e ultimo motivo, con cui il ricorrente contesta l’illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo di cui alle condotte contestate è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. i quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024
Il consiglier