Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31758 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Adrano (CT) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 17/05/2023 dalla Corte di appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO
COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con atto del proprio difensore, NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Catania in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
In due motivi, si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in ordine ai seguenti punti della decisione:
computo della recidiva, avendo la sentenza omesso di tenere conto della lontananza nel tempo dei precedenti, della scarsa significativa del nuovo delitto rispetto a quelli, della non gravità obiettiva di quest’ultimo (tanto da essere state riconosciute le attenuanti generiche) e della riabilitazione precedentemente ottenuta dall’imputato;
II) mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto senza alcuna motivazione, nonostante uno specifico motivo di gravame, trattandosi comunque di un fatto di «scarso rilievo criminale», come attestano l’irrogazione di una pena prossima al minimo edittale ed il riconoscimento di attenuanti generiche.
Ha depositato requisitoria scritta il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, concludendo per l’inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso: del primo, in particolare, perché non proposto con l’atto d’appello; del secondo, invece, poiché generico, non avendo il ricorso esposto le ragioni per cui il fatto dovrebbe considerarsi di particolare tenuità.
Ha depositato memoria di replica la difesa, insistendo per l’accoglimento del ricorso e deducendo che: a) l’atto d’appello si doleva espressamente del riconoscimento della recidiva, altresì lamentando l’eccessiva misura della pena in ragione del computo della stessa; b) quanto alla particolare tenuità del fatto, poi, la ritenuta recidiva non può essere ritenuta d’ostacolo, di per sé, al riconoscimento di tale causa di non punibilità, secondo quanto invece sostenuto dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO; si ribadisce, inoltre, a sostegno, l’applicazione di una pena prossima al minimo ed il riconoscimento di attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso.
Il primo, in tema di computo della recidiva, non era stato proposto con i motivi d’appello, in cui l’imputato si doleva esclusivamente dell’eccessività della pena e del giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche ed aggravanti in termini di equivalenza anziché di prevalenza delle prime.
Tale doglianza, dunque, non poteva essere proposta con il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).
Egualmente dicasi per il secondo motivo di ricorso.
Vero è che la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto aveva formato oggetto di un espresso motivo d’appello e che la sentenza impugnata non si è espressamente trattenuta sul punto.
Tuttavia, il relativo motivo d’appello si presentava del tutto generico, puramente assertivo e, nelle sole deduzioni riferibili al caso concreto (concessione di una precedente riabilitazione, irrogazione di una pena prossima al minimo e riconoscimento di attenuanti generiche), eccentrico rispetto ai presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità. Nulla deduceva, infatti, la difesa appellante, da cui poter fondatamente desumere la non abitualità della condotta e, comunque, quella minima offensività della stessa, tale da escludere ragionevolmente la necessità della punizione pur in presenza di un reato, non potendo ciò dedursi dal semplice riconoscimento di attenuanti – peraltro neppure prevalenti su aggravanti comunque ravvisate – o dall’irrogazione di una pena vicina al minimo (v., tra molte, Sez. 6, n. 44417 del 22/10/2015, COGNOME, Rv. 265065).
Ne discende che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronunci in concreto tale sanzione (così, tra altre, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700)
All’inammissibilità del ricorso segue obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024.