Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi sono Generici e Aspecifici
L’inammissibilità del ricorso è una delle questioni procedurali più rilevanti nel nostro ordinamento. Con la recente ordinanza n. 25747/2024, la Corte di Cassazione torna a ribadire un principio fondamentale: un’impugnazione, per essere valida, non può essere una mera lamentela, ma deve costituire una critica specifica e argomentata della decisione che si intende contestare. In caso contrario, il risultato è una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione.
Il Fatto e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990). L’imputato, dopo la sentenza di condanna, aveva proposto appello, ma la Corte d’Appello di Venezia lo aveva dichiarato inammissibile per un vizio puramente formale: il difetto di una valida procura speciale al difensore, come richiesto dall’art. 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
Nonostante ciò, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello non avesse argomentato in merito alle possibili cause di proscioglimento immediato previste dall’art. 129 c.p.p., che il giudice è tenuto a rilevare in ogni stato e grado del processo.
La Decisione della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo a sua volta inammissibile. La decisione si fonda su un duplice ordine di ragioni, che evidenziano la fragilità dell’impostazione difensiva e riaffermano principi consolidati in materia di impugnazioni.
La censura proposta è stata definita “generica e aspecifica”. L’imputato, infatti, ha completamente ignorato la vera ragione della decisione della Corte d’Appello, ovvero l’inammissibilità del gravame per difetto di procura. Anziché contestare quella specifica statuizione, ha sollevato una questione differente (la mancata valutazione delle cause di proscioglimento) che non aveva alcuna attinenza con il decisum del giudice di secondo grado.
Il Principio della Correlazione tra i Motivi e la Sentenza Impugnata
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ricordare che un atto di impugnazione non può prescindere dal contenuto del provvedimento che contesta. Citando la propria giurisprudenza, anche a Sezioni Unite (sent. Galtelli, n. 8825/2016), ha ribadito che l’impugnazione è inammissibile se manca una correlazione diretta tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. In altre parole, l’appellante o il ricorrente deve “dialogare” con la motivazione del giudice precedente, spiegando perché essa sia errata. Ignorarla equivale a presentare un atto privo di specificità, destinato all’inammissibilità.
L’Evidenza della Causa di Proscioglimento
Anche nel merito della questione sollevata, la Corte ha sottolineato come la doglianza fosse infondata. Il proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. richiede che la causa di non punibilità sia “evidente”. Nel caso di specie, tale evidenza era “certamente insussistente”, rendendo la censura pretestuosa.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Cassazione sono chiare e lineari. Il fulcro del ragionamento risiede nel concetto di specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione non è un’occasione per riproporre ex novo le proprie difese, ma uno strumento per criticare, in punto di diritto o di logica, il percorso argomentativo del giudice precedente. Se la Corte d’Appello dichiara un appello inammissibile per un motivo procedurale, il successivo ricorso in Cassazione deve, prima di tutto, contestare la correttezza di quella declaratoria. Sollevare questioni diverse, che la Corte d’Appello non ha potuto esaminare proprio a causa dell’inammissibilità, costituisce un vizio insanabile che porta a un’analoga sorte per il ricorso.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. La preparazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi attenta e puntuale della sentenza che si intende sfidare. I motivi devono essere mirati, pertinenti e specifici. La genericità e l’aspecificità non sono semplici imprecisioni, ma vizi radicali che rendono l’atto processuale inidoneo a raggiungere il suo scopo. La conseguenza, come in questo caso, non è solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma non indifferente (3.000 euro) a favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver attivato inutilmente la giustizia.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso specifico, i motivi erano generici e aspecifici perché non criticavano la ragione effettiva della decisione impugnata, che era a sua volta una dichiarazione di inammissibilità per un vizio formale (difetto di procura).
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici e aspecifici”?
Significa che le argomentazioni presentate non si confrontano direttamente con la motivazione della sentenza che si sta contestando. Si limitano a lamentele vaghe o a sollevare questioni non pertinenti al ragionamento del giudice precedente, senza spiegare perché tale ragionamento sarebbe errato.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso?
La conseguenza principale è che la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende a causa della sua colpa nel proporre un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25747 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha ri colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 1, DPR 309/1990.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione dell responsabilità non essendo stato argomentato alcunchè sulle cause di prosciogliment 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della moti della sentenza impugnata, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per difett ai sensi dell’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.. Va allora rammentato che l’impug inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impug che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, COGNOME; Sez. U, n 27/10/2016, Rv. 268822, COGNOME). Va comunque ricordato che il rilievo di una proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen. richiede l’evidenza, nel c certamente insussistente ( ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013) Rv. 256130 – 01).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorren Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore del delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle amm Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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