Inammissibilità ricorso: la necessità di motivi specifici in Cassazione
L’inammissibilità ricorso rappresenta uno dei filtri più rigorosi nel giudizio di legittimità davanti alla Suprema Corte. Non basta, infatti, manifestare un generico dissenso verso la sentenza di condanna, ma è necessario articolare critiche puntuali che colpiscano direttamente le fondamenta logiche della decisione impugnata. La recente ordinanza della Sezione Settima Penale chiarisce i confini tra una difesa efficace e un’impugnazione meramente ripetitiva.
L’analisi dei fatti e il giudizio di merito
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che ne confermava la responsabilità penale. L’unico motivo di doglianza riguardava la correttezza della motivazione posta alla base della condanna. Tuttavia, l’analisi dei magistrati di legittimità ha evidenziato come il ricorrente avesse semplicemente riproposto le stesse tesi difensive già discusse e ampiamente superate dai giudici di merito, senza apportare elementi di novità o contestazioni specifiche alle risposte fornite nel provvedimento di secondo grado.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nel difetto di correlazione: un ricorso che non dialoga con la sentenza impugnata, ma si limita a ignorarne le motivazioni riproducendo vecchi argomenti, non può essere ammesso all’esame di legittimità. Questa mancanza di specificità trasforma l’atto in un’impugnazione generica, priva del vigore necessario per mettere in discussione il giudicato.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nell’applicazione rigorosa dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale. La Corte ha ribadito che la specificità del motivo non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale. Per evitare l’inammissibilità ricorso, la parte deve dimostrare un nesso logico tra le critiche sollevate e le argomentazioni della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a una critica astratta, riproponendo ragioni già ritenute infondate dal giudice del gravame, senza spiegare perché la valutazione di quest’ultimo fosse giuridicamente errata o logicamente viziata. Tale condotta processuale determina l’inefficacia dell’impugnazione.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano a conseguenze severe per il ricorrente. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, che rende definitiva la condanna, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento. In aggiunta, in virtù della natura manifestamente infondata del ricorso, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una consulenza legale tecnica e mirata, capace di distinguere tra una legittima difesa e un tentativo di impugnazione privo dei requisiti minimi di legge.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità?
Un ricorso è inammissibile quando non contesta puntualmente le ragioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre argomenti già respinti nei precedenti gradi di giudizio.
Quali sono le sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile?
Oltre alle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a pagare una somma alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Cosa si intende per difetto di correlazione nel ricorso?
Si verifica quando le critiche dell’avvocato non rispondono direttamente alle motivazioni fornite dal giudice nella sentenza che si vuole impugnare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40139 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40139 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della moti posta a base dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è privo di specifi fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infon giudice del gravame a pagina 4;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di corre le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fonda dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente