Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente contestare una sentenza; è necessario farlo con argomentazioni specifiche e critiche. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta questo principio, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per cassazione di un’imputata a causa della genericità dei motivi presentati. Questo caso serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione che affrontino puntualmente le ragioni della decisione contestata.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dal Tribunale per due episodi di furto aggravato e un reato di ricettazione. La Corte d’Appello aveva successivamente confermato la responsabilità penale dell’imputata, pur riducendo la pena inflitta.
Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando un unico motivo: l’indeterminatezza del capo d’imputazione. Secondo la tesi difensiva, l’accusa non era stata formulata con la chiarezza necessaria a garantire un pieno esercizio del diritto di difesa.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. La conseguenza diretta di questa declaratoria è duplice: in primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Necessaria Analisi Critica nei Ricorsi
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato all’inammissibilità del ricorso per cassazione. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il motivo di ricorso fosse formulato in modo generico e non fosse supportato da una necessaria analisi critica delle argomentazioni della Corte d’Appello.
La Corte ha sottolineato che il ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già sollevate nei gradi di merito, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte illogicità o violazioni di legge. Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva già esaminato e respinto la questione relativa alla presunta indeterminatezza del capo d’imputazione con argomentazioni ritenute corrette e prive di vizi logico-giuridici. Il ricorso in Cassazione non ha efficacemente contestato questo specifico percorso argomentativo, risultando così privo della specificità richiesta. La Suprema Corte ha richiamato importanti principi giurisprudenziali, tra cui la nota sentenza delle Sezioni Unite ‘Galtelli’, secondo cui i motivi di impugnazione devono contenere una critica puntuale e argomentata della decisione che si contesta.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore. L’atto di impugnazione, specialmente se diretto alla Corte di Cassazione, non è un’occasione per riesaminare l’intero processo, ma uno strumento tecnico per censurare specifici errori di diritto. La genericità e la mancanza di un confronto critico con la sentenza impugnata portano inesorabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che il ricorso individui con precisione i vizi della decisione precedente e sviluppi un’argomentazione logico-giuridica capace di incrinarne la tenuta, dimostrando perché i giudici di merito hanno errato nell’applicare la legge o nel motivare la loro scelta.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Non conteneva una necessaria analisi critica delle argomentazioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello, ma si limitava a riproporre questioni già adeguatamente valutate e respinte nel grado precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di una dichiaratoria di inammissibilità?
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Cosa richiede la Corte di Cassazione per considerare valido un motivo di ricorso?
La Corte richiede che il motivo di ricorso sia specifico e critico. Non deve essere una semplice ripetizione di argomenti già presentati, ma deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando in modo puntuale gli errori di diritto o i vizi logici in cui sarebbero incorsi i giudici del grado precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27275 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27275 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SANT’ELPIDIO A MARE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Il difensore di COGNOME NOME ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Perugia che ha parzialmente riformato, riducendo la pena, quella del Tribunale cittadino di condanna della predetta per due furti aggravati (in Assisi nel gennaio 2016) e una ricettazione (in luogo sconosciuto, in data anteriore e prossima al 1/2/2016);
ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo (indeterminatezza del capo d’imputazione) non scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), la doglianza risultando adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale con argomentazioni corrette e prive di vizi censurabili in questa sede di legittimità;
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2024
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