Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi sono Manifestamente Infondati
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito principi fondamentali in materia di procedura penale, dichiarando l’inammissibilità del ricorso di un imputato condannato per furto in abitazione. La decisione sottolinea l’importanza della specificità e della fondatezza dei motivi di impugnazione, pena la reiezione dell’istanza senza neppure entrare nel merito della questione. Questo caso offre spunti cruciali su temi come la procedibilità d’ufficio, la prescrizione in presenza di recidiva e i requisiti formali del ricorso per cassazione.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Lecce per il reato di furto in abitazione, aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 2 del codice penale (violenza sulle cose e uso di mezzi fraudolenti). Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre distinti motivi di doglianza che, tuttavia, non hanno superato il vaglio di ammissibilità della Suprema Corte.
Analisi dei Motivi e dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha esaminato singolarmente i tre motivi addotti dalla difesa, riscontrando in ciascuno di essi vizi tali da determinarne l’immediata declaratoria di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni della decisione.
Primo Motivo: La Procedibilità d’Ufficio del Furto in Abitazione
Il primo motivo sollevato era manifestamente infondato. La difesa suggeriva una possibile modifica della procedibilità del reato a seguito della riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022). La Cassazione ha prontamente chiarito che il delitto di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) continua a essere procedibile d’ufficio. Ciò significa che l’azione penale può essere avviata indipendentemente dalla volontà della persona offesa di sporgere querela.
Secondo Motivo: Prescrizione e Ruolo della Recidiva
Il secondo motivo riguardava la presunta prescrizione del reato, che secondo la difesa sarebbe maturata il 7 giugno 2023. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato una palese infondatezza. L’argomentazione difensiva, infatti, ometteva di considerare un elemento cruciale contestato e ritenuto nel giudizio di merito: la recidiva specifica infra-quinquennale. La presenza di tale aggravante soggettiva incide direttamente sul calcolo dei termini di prescrizione, prolungandoli e rendendo, nel caso di specie, l’eccezione del tutto priva di fondamento.
Terzo Motivo: La Genericità della Contestazione sulla Recidiva
Il terzo motivo, infine, è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente contestava in termini generali l’applicazione della recidiva, sostenendo che fosse stata ritenuta in assenza dei relativi presupposti. Tuttavia, come sottolineato dalla Corte richiamando un consolidato principio delle Sezioni Unite, il ricorso era formulato in modo del tutto generico. Esso non si confrontava minimamente con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata che motivavano la sussistenza della recidiva. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica puntuale e argomentata del provvedimento che si contesta, non una mera riproposizione di tesi generiche.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile nella sua interezza. I primi due motivi sono stati qualificati come manifestamente infondati, poiché basati su premesse giuridiche errate (la procedibilità) o su una parziale e non corretta considerazione degli atti processuali (la prescrizione senza tener conto della recidiva). Il terzo motivo, invece, è stato censurato per la sua assoluta mancanza di specificità, violando così un requisito essenziale dell’atto di impugnazione. La combinazione di questi vizi ha portato la Corte a non poter esaminare il merito delle questioni sollevate.
Conclusioni
La decisione si conclude con la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce con forza un principio cardine del nostro sistema processuale: l’accesso al giudizio di legittimità richiede rigore e precisione. I motivi di ricorso non possono essere generici o palesemente infondati, ma devono rappresentare una critica circostanziata e pertinente alla decisione impugnata. In assenza di tali requisiti, la sanzione processuale è l’inammissibilità, che comporta la definitività della condanna e ulteriori oneri economici per l’imputato.
Il reato di furto in abitazione è sempre procedibile d’ufficio?
Sì, la Corte ha confermato che anche dopo la riforma del d.lgs. n. 150 del 2022, il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) è procedibile d’ufficio.
In che modo la recidiva ha influito sulla prescrizione del reato?
La Corte ha ritenuto che il motivo sulla prescrizione fosse infondato perché non teneva conto della recidiva specifica infra-quinquennale contestata e ritenuta, la quale incide sui tempi necessari a prescrivere il reato, prolungandoli.
Perché il motivo di ricorso sulla recidiva è stato dichiarato inammissibile?
Il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, in quanto l’appellante ha contestato la recidiva in modo generico, senza confrontarsi con le argomentazioni specifiche contenute nel provvedimento impugnato, come richiesto dalla giurisprudenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14608 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14608 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a POGGIARDO il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE D’APPELLO DI LECCE;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha condannato il ricorrente per il delitto di cui all’art. 624-bis, aggravato ai sens dell’art. 625 n. 2, prima e seconda ipotesi, cod. pen.;
Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato poiché anche dopo la riforma varata dal d.lgs. n. 150 del 2022 il reato di furto in abitazione è procedibile d’ufficio;
Considerato, quanto al secondo motivo, che il ricorrente, nell’assumere che il delitto si sia prescritto in data 7 giugno 2023, non considera che è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica infra-quinquennale;
Rilevato che il terzo motivo è privo della necessaria specificità perché assume in generale che la recidiva è stata ritenuta in assenza dei relativi presupposti senza confrontarsi in alcuna misura con le argomentazioni del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024