Inammissibilità Ricorso: Quando l’Appello in Cassazione è Solo una Copia
L’ordinanza della Corte di Cassazione in commento offre uno spunto fondamentale sulla tecnica redazionale dei ricorsi e sui requisiti di ammissibilità. Con una decisione netta, i giudici di legittimità hanno ribadito un principio cardine: la mera riproposizione delle stesse argomentazioni già esaminate e respinte in appello porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo caso ci insegna l’importanza della specificità e della critica argomentata quando ci si rivolge alla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da una condanna in primo grado a carico di un imputato, ritenuto responsabile per i reati di lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma impropria e di violazione di domicilio pluriaggravata. La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, che rigettava le argomentazioni difensive.
Non rassegnato alla doppia condanna conforme, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui lamentava l’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all’affermazione della sua responsabilità.
L’Esito in Cassazione: Analisi sull’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle censure sollevate. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile sin da subito. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa dei motivi proposti. I giudici hanno rilevato come le doglianze formulate non fossero altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e puntualmente respinte dalla corte di merito.
In altre parole, la difesa si è limitata a copiare e incollare gli stessi argomenti del precedente grado di giudizio, senza sviluppare una critica specifica e mirata contro la motivazione della sentenza d’appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte è lapidaria e chiara. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riedizione del giudizio d’appello. La sua funzione è quella di un controllo di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Quando un ricorso si limita a ripetere argomenti già vagliati, omette di assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata avverso la specifica decisione di secondo grado. Di conseguenza, tali motivi vengono considerati non specifici ma soltanto ‘apparenti’, privi della consistenza necessaria per superare il vaglio di ammissibilità. La Corte ha quindi sanzionato questa prassi difensiva, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per ogni operatore del diritto: il ricorso per Cassazione deve essere un atto ‘chirurgico’. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione precedente; è necessario individuare con precisione i vizi giuridici o logici della sentenza d’appello e costruire su di essi un’argomentazione solida e puntuale. Riproporre le stesse difese senza confrontarsi criticamente con le ragioni dei giudici di secondo grado equivale a presentare un atto destinato a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente spreco di tempo e risorse, oltre a sanzioni economiche per il cliente.
Per quali reati era stato condannato l’imputato nei gradi di merito?
L’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali aggravate dall’uso di arma impropria e del delitto pluriaggravato di violazione di domicilio.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, risultando quindi non specifici ma solo apparenti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9096 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9096 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SAN FELICE A CANCELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appell Napoli, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali aggravate dall’uso impropria e del delitto pluriaggravato di violazione di domicilio;
2.Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il rico denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e viz motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, non è consentito dalla in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedi reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla c merito (si veda, in particolare, la prima parte di pag. 3 del provved impugnato), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparen in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avv la sentenza oggetto di ricorso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024.