Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Analisi di un Caso Pratico
L’inammissibilità del ricorso rappresenta uno degli esiti più comuni e, allo stesso tempo, più complessi del giudizio di Cassazione. Comprendere le ragioni che portano la Suprema Corte a non entrare nel merito di un’impugnazione è fondamentale per ogni operatore del diritto e per chiunque sia coinvolto in un procedimento penale. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto prezioso per analizzare i criteri di valutazione della Corte e le conseguenze di un ricorso non adeguatamente formulato.
Il caso in esame riguarda un’imputata condannata in secondo grado per il reato di minaccia a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 336 del codice penale. Contro tale sentenza, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, basando la propria strategia su diversi motivi.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
L’imputata, dopo la condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione. I motivi del suo ricorso erano articolati su quattro punti principali:
1. La presunta mancanza di correlazione tra l’accusa originaria e la sentenza di condanna.
2. Una contestazione generale sul giudizio di responsabilità penale.
3. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
4. L’avvenuta estinzione del reato per prescrizione.
Questi argomenti miravano a smontare l’impianto accusatorio e la decisione dei giudici di merito, cercando di ottenere un annullamento della condanna.
La Valutazione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 47838/2023, ha esaminato i motivi proposti, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità del ricorso. La decisione della Corte si basa su una distinzione cruciale tra i diversi tipi di vizi lamentati.
Per quanto riguarda il primo e il quarto motivo (correlazione accusa-sentenza e prescrizione), la Corte li ha liquidati come manifestamente infondati. In particolare, i giudici hanno specificato che il reato non si era affatto estinto per prescrizione alla data della sentenza d’appello, rendendo la doglianza priva di qualsiasi fondamento giuridico.
Più interessante è l’analisi sul secondo e terzo motivo (responsabilità e tenuità del fatto). Questi sono stati giudicati generici. La Corte ha sottolineato come la difesa non si fosse realmente confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata. Invece di evidenziare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), il ricorso tendeva a sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove e una completa rivisitazione dei fatti. Questo tipo di attività, tuttavia, è preclusa al giudice di Cassazione, il cui compito non è riesaminare il merito della vicenda, ma solo verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è chiara: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive o una richiesta di riconsiderare le prove. Deve, invece, individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza di secondo grado. Nel caso di specie, i motivi presentati sono stati ritenuti generici proprio perché non attaccavano puntualmente le ragioni esposte dalla Corte d’Appello, ma si limitavano a chiedere un nuovo giudizio sui fatti. Questa impostazione trasforma il ricorso in un tentativo di ottenere un terzo grado di merito, funzione che non spetta alla Cassazione. La decisione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso è stata quindi una diretta conseguenza di questa impostazione errata.
Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione deve essere specifico, pertinente e focalizzato su questioni di legittimità. La genericità dei motivi o la loro manifesta infondatezza conducono inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito non solo conferma la condanna, ma comporta anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questo caso serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi tecnicamente ineccepibili, che dialoghino criticamente con la sentenza impugnata, anziché ignorarla per proporre una visione alternativa dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché alcuni motivi erano manifestamente infondati (come la prescrizione, che non era maturata), mentre altri erano generici, in quanto non si confrontavano con la motivazione della sentenza d’appello e chiedevano una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del caso?
No, la Corte di Cassazione ha specificato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o di procedere a una diversa valutazione delle prove. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche perché mirava proprio a ottenere una rivisitazione dei fatti, che è compito dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47838 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47838 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CONCETTA nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 14924/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 336 cod. Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla correlazione tra la imputazione e la sent giudizio di responsabilità, alla configurabilità della causa di non punibilità per particolar del fatto, alla estinzione del reato per prescrizione;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo ed al quarto, manifestamente infonda per le ragioni indicate dalla Corte e per essersi il reato non estinto alla data della pronunc sentenza impugnata, e, quanto al secondo ed al terzo, perchè generici rispetto alla motivazion della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti (cfr., sentenza);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.