Inammissibilità Ricorso: Perché la Specificità dei Motivi è Cruciale in Cassazione
L’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti come la Corte di Cassazione, è regolato da norme procedurali molto rigorose. Un esempio lampante è la necessità di redigere un ricorso dettagliato e specifico, la cui mancanza può portare a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa precludere l’esame nel merito di un’impugnazione, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
Il caso in esame ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di rapina impropria, confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. Il ricorso mirava a contestare la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso per Genericità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha rapidamente liquidato, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. La Corte non è entrata nel merito della questione – ovvero, se la condanna fosse giusta o meno – perché il ricorso stesso era viziato nella sua forma. Invece di contestare punti specifici della motivazione della sentenza d’appello, l’atto si limitava a una censura generica, senza indicare gli elementi concreti su cui si fondava la critica. Questo ha impedito ai giudici di comprendere le reali doglianze e di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su principi procedurali ben consolidati. La motivazione dell’ordinanza ruota attorno a un concetto fondamentale: il rispetto dei requisiti prescritti dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
La Violazione dell’Art. 581 c.p.p.
Secondo i giudici, il ricorso era totalmente privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge, in particolare dalla lettera d) del primo comma dell’art. 581 c.p.p. Questa norma impone a chi impugna di indicare in modo chiaro e specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato quali elementi probatori sarebbero stati travisati o perché la motivazione della Corte d’Appello (esposta dettagliatamente nelle pagine 5-8 della sentenza impugnata) sarebbe stata inadeguata o illogica. Di fatto, la censura era astratta e non permetteva un confronto diretto con il testo del provvedimento criticato.
Il Principio Giurisprudenziale sull’Onere di Specificità
A sostegno della propria decisione, la Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 17372/2021), secondo cui un ricorso è generico quando non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi. Senza elementi concreti, la Corte non può esercitare il proprio sindacato. L’atto di impugnazione deve essere ‘autosufficiente’, ovvero contenere tutto ciò che è necessario per essere compreso e valutato, senza che il giudice debba ricercare altrove gli elementi di critica.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un monito fondamentale per gli operatori del diritto: la preparazione di un ricorso per Cassazione è un’attività che richiede massima precisione e rigore. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto a una sentenza di condanna. È indispensabile articolare critiche puntuali, specifiche e argomentate, confrontandosi analiticamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Un ricorso vago e generico non solo non ha speranze di essere accolto, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La declaratoria di inammissibilità del ricorso ha infatti comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, rendendo la sua iniziativa processuale non solo inutile, ma anche costosa.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti prescritti dalla legge, come la specificità dei motivi. Se l’atto non indica chiaramente le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell’impugnazione, impedisce al giudice di valutare le censure.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le critiche mosse alla sentenza impugnata sono astratte e non si confrontano specificamente con la motivazione del provvedimento. Un motivo generico non indica gli elementi concreti che sono alla base della censura, non consentendo al giudice di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46863 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CESA il 19/02/1971
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di rapina impropria, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritt dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua in ordine alla prova posta a fondamento della pronuncia di condanna (si vedano, in proposito, pagg. 5-8), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281112 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 novembre 2024
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Il Presidente