Inammissibilità del Ricorso: Quando la Genericità Costa Cara
La Corte di Cassazione ci offre un importante spunto di riflessione sull’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. Con una recente ordinanza, i giudici hanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questo caso evidenzia come la mera ripetizione di argomenti già discussi e respinti nei gradi precedenti di giudizio non costituisca un valido motivo di ricorso, ma conduca a una pronuncia di inammissibilità.
Il Caso in Analisi
Un soggetto, condannato in Corte d’Appello per un reato contro il patrimonio, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi addotti erano principalmente due: il primo contestava l’affermazione di responsabilità basata, a suo dire, su prove non utilizzabili e su una motivazione viziata; il secondo criticava il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
La Corte Suprema, tuttavia, ha rigettato in toto le doglianze, ritenendole non meritevoli di un esame nel merito.
Analisi dei Motivi di Inammissibilità del Ricorso
La decisione della Corte si fonda su una valutazione netta della qualità dei motivi presentati. Entrambi sono stati ritenuti non idonei a superare il vaglio di ammissibilità, seppur per ragioni leggermente diverse.
Il Primo Motivo: La Prova e la Motivazione
L’imputato contestava la sua condanna sostenendo un vizio di motivazione e l’errata valutazione delle prove. La Cassazione ha bollato questo motivo come ‘manifestamente infondato’. La ragione è semplice e istruttiva: il ricorrente non si è confrontato con la reale motivazione della sentenza d’appello. La Corte di merito, infatti, aveva chiarito che la condanna non si basava esclusivamente su un atto specifico (la CNR), ma trovava solido fondamento nel riconoscimento del bene sottratto (una betoniera) da parte della persona offesa. Questo elemento, da solo, era stato ritenuto sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza. Il ricorso, ignorando questo snodo cruciale, si è rivelato inefficace.
Il Secondo Motivo sull’Art. 131-bis e l’Inammissibilità del Ricorso
Ancora più netto il giudizio sul secondo motivo, relativo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. La Cassazione lo ha definito ‘indeducibile’ perché si limitava a una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Il giudice di secondo grado aveva negato il beneficio sulla base di una valutazione di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, che teneva conto di:
* Il valore del bene sottratto.
* Il contegno tenuto dall’imputato.
* I suoi precedenti penali specifici per reati di furto e rapina.
In assenza di elementi positivi da valutare, la Corte d’Appello aveva concluso per l’insussistenza dei presupposti per la non punibilità. Il ricorso, non offrendo una critica argomentata e specifica contro questa valutazione, è risultato solo apparente e quindi inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non rivalutare i fatti. Quando i motivi di ricorso sono generici, non si confrontano con le effettive ragioni della decisione impugnata o si limitano a riproporre le stesse questioni già decise, essi mancano della ‘specificità’ richiesta dalla legge. Questa carenza porta inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni
La pronuncia in esame è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. È essenziale formulare motivi di ricorso che non siano una semplice riproposizione delle difese svolte in appello, ma che costituiscano una critica mirata, puntuale e argomentata dei vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) della sentenza impugnata. In caso contrario, il rischio concreto è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, non specifici, si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, oppure non si confrontano criticamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Il riconoscimento di un oggetto da parte della vittima è una prova sufficiente per una condanna?
Sì, secondo quanto emerge dalla decisione, il riconoscimento di un bene sottratto da parte della persona offesa può essere considerato un elemento di prova idoneo e sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità penale a carico dell’imputato.
Avere precedenti penali impedisce di beneficiare della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Sì, i precedenti penali, specialmente se specifici per reati della stessa indole (in questo caso, furto e rapina), insieme ad altri elementi come il valore del bene e il contegno dell’imputato, sono fattori che il giudice valuta negativamente e possono portare a escludere l’applicazione della causa di non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26058 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26058 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in ordine all’affermazione di responsabilità e dagli atti utilizzabili nonché il vi motivazione è manifestamente infondato perché non si confronta con gli argomenti esposti dalla Corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata ove la Cor d’appello ha sottolineato che a prescindere dalla utilizzabilità o meno della CNR riconoscimento della betoniera da parte della p.o. è elemento idoneo a fondare giudizio di responsabilità a carico dell’imputato);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui al 131-bis cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nel pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disatt dalla Corte di merito (vedi pag. 3, ove la Corte sottolinea con giudizio in fatto censurabile nella presente sede che in ragione del valore del bene, del conteg tenuto dall’imputato in uno alle condanne riportate per i delitti di furto e ra in assenza di elementi positivamente valutabili non sussistono i presupposti al f di ritenere sussistente la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. cod. pen.), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024