Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3297 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3297 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POLICORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condanNOME per a portato in luogo pubblico, senza giustificato motivo, un coltello a scatto, che deteneva il 22 luglio 2017, a bordo del veicolo alla guida del quale egli si tro nel momento in cui venne sottoposto a controllo dalle forze dell’ordine;
che la Corte di appello ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., che, nel testo applicabile ratione temporis, sanzionava, appunto, con l’inammissibilità la proposizione di impugnazioni sorrette da motivi privi della «indicazione delle ragioni di diritto e degli ele di fatto che sorreggono ogni richiesta»;
che tale valutazione appare, in questa sede incensurabile, avuto riguard alla palese genericità degli argomenti spesi dall’imputato a sostegno dell’app – peraltro reiterati, in forza di un approccio parimenti non consentito, co ricorso per cassazione – ove erano stati introdotti argomenti che non tenevano in considerazione alcuna il tenore degli acquisiti atti istruttori, specie l trascuravano che, discutendosi di arma bianca propria, l’eventuale giustificazi al porto (comunque, nel caso di specie, non fornita nei modi e nei tempi previs non avrebbe avuto la rilevanza che essa assume, invece, nelle ipotesi di porto arma impropria;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26/10/2023.