Inammissibilità Ricorso: La Cassazione e il Dovere di Specificità
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni, sottolineando come l’inammissibilità del ricorso possa derivare non solo da motivi vaghi, ma anche dalla mancanza di una stretta correlazione con la decisione impugnata. Analizziamo questa ordinanza per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per furto aggravato, emessa in primo grado e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha presentato ricorso per cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio per ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito delle argomentazioni difensive. Con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna è così diventata definitiva.
Le Motivazioni: Il Principio di Correlazione e l’Inammissibilità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato a dichiarare l’inammissibilità del ricorso. La Corte ha rilevato che il primo motivo di ricorso, relativo alla responsabilità penale dell’imputato, era viziato. Non si trattava di una semplice indeterminatezza, ma di un difetto più sottile e altrettanto fatale: la mancanza di una “necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato”.
La Cassazione ha richiamato un consolidato principio, espresso anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8825 del 2017. Secondo tale principio, un motivo di ricorso non è valido se si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti o se presenta critiche generiche e astratte, senza confrontarsi specificamente con la logica e le argomentazioni della sentenza che si intende contestare. In altre parole, l’appello deve essere un dialogo critico con la decisione del giudice precedente, non un monologo slegato da essa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza offre una lezione cruciale per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi meticolosa e puntuale della sentenza d’appello. Non è sufficiente sollevare dubbi o prospettare una diversa ricostruzione dei fatti. È indispensabile smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice di merito, evidenziandone i vizi di legge o di motivazione in modo specifico e pertinente. Un ricorso che non adempie a questo onere di specificità è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente spreco di tempo, risorse e la definitiva conferma della condanna per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano specificamente correlati alle ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello, risultando quindi non pertinenti al provvedimento impugnato.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto aggravato è diventata definitiva.
Quale principio giuridico ha riaffermato la Corte di Cassazione?
La Corte ha riaffermato il principio secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando mancano di una necessaria correlazione con le argomentazioni della sentenza che si sta contestando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4077 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4077 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 17/12/2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato.
Rilevato che il primo motivo di ricorso -che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità dell’imputato – è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di rico cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorch difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, R 268823).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/12/2025