Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15276 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15276 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere d condanna per il reato di lesioni personali aggravate ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203, commesso il 3 dicembre 2008, determinando la pena in nove mesi di reclusione quale aumento per la continuazione con quella inflitta da altra sentenza della Corte di appello, irrevocabile il 23 febbraio 2017, per il reato di cui all’ bis cod. pen.
Rilevato che il primo e il secondo motivo del ricorso – con cui si sostiene ch prescrizione del reato sia maturata prima della sentenza di appello sono manifestament infondati in quanto muovono da un presupposto teorico errato, vale a dire che la discipl speciale in tema di prescrizione che gli artt. 157, comma 6 e 1E1, comma 2, cod. pen prevedono, tra gli altri, per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. (qui per i reati aggravati ex art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 1991, n. 203) sia entrata in vigore dopo la data di commissione del reato per cui si procede contrario, tale disciplina fu introdotta nel codice penale dall’art. 6 I. 5 dicembre 2005, n
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione quanto diniego delle circostanze attenuanti generiche – è inammissibile siccome era inammissibile i corrispondente motivo di appello (cfr. il sesto motivo) che non indicava elementi precisi, legati a fatti processualmente accertati, che consigliassero l’applicazione delle attenuanti; anomalia va rilevata ora per allora perchè l’inammissibilità dell’impucinazione non rilevat giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state l determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazi Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, COGNOME, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990 COGNOME, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, COGNOME, Rv. 176912).
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso – che denunzia vizio di motivazione quanto all quantificazione della pena in aumento con reato già definitivamente giudicato – è generico i quanto, pur lamentando un difetto motivazionale della decisione avversata, non indica l ragioni per cui il minimo aumento per il reato di lesioni pluriaggravato ascritto al prev non fosse congruo.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.