Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Conferma la Sentenza
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale che il ricorso si basi su solidi argomenti giuridici e non su una semplice rilettura dei fatti. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione chiarisce proprio questo punto, dichiarando l’inammissibilità del ricorso di un imputato e fornendo importanti principi sulla motivazione della pena e sulla concessione delle attenuanti. Analizziamo insieme questa decisione per capire i criteri che guidano la Suprema Corte.
Il Caso in Analisi
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello presentava ricorso per Cassazione, lamentando un trattamento sanzionatorio eccessivo e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la pena inflitta fosse sproporzionata e che non fossero stati adeguatamente valutati gli elementi a favore dell’imputato.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha respinto completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, l’appello era ‘meramente fattuale e comunque manifestamente infondato’. In pratica, l’imputato non ha sollevato questioni di diritto, ma ha cercato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione si fonda su tre pilastri argomentativi chiari e consolidati nella giurisprudenza.
Ricorso Meramente Fattuale
Il primo motivo di rigetto riguarda la natura stessa del ricorso. La Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello fosse ben motivata, avendo richiamato ‘l’elevato pericolo a cui sono stati esposti gli operanti e gli utenti della strada’ e la ‘significativa biografia penale dell’imputato’. Di fronte a una motivazione così congrua, un ricorso che si limita a contestare la valutazione dei fatti senza individuare vizi di legittimità è destinato all’inammissibilità.
La Valutazione delle Circostanze Attenuanti Generiche
Un altro punto cruciale riguarda le attenuanti generiche. La Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per negarle, il giudice non è obbligato a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che la motivazione si concentri sugli elementi negativi ritenuti decisivi (come in questo caso, i precedenti penali e la gravità della condotta) o sull’assenza di elementi positivi di rilievo. Tale valutazione assorbe e supera ogni altra considerazione.
Dosimetria della Pena e Onere Motivazionale
Infine, per quanto riguarda la quantificazione della pena, la Corte spiega che l’obbligo di motivazione del giudice si attenua quando la sanzione irrogata è inferiore alla media edittale, ovvero al valore medio tra il minimo e il massimo previsto dalla legge per quel reato. Essendo la pena inflitta nel caso di specie al di sotto di tale soglia, la motivazione fornita dalla Corte d’Appello è stata ritenuta più che sufficiente.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la strada per un ricorso in Cassazione è stretta e richiede argomentazioni di diritto precise. Non è una sede per rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito. La decisione sull’inammissibilità del ricorso serve da monito: le impugnazioni devono concentrarsi sulla violazione di legge o su vizi logici della motivazione, non su una diversa interpretazione delle prove. Per gli operatori del diritto, ciò significa costruire ricorsi solidi, che attacchino la struttura giuridica della sentenza e non il suo contenuto fattuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘meramente fattuale e comunque manifestamente infondato’. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’appello non sollevava questioni di legittimità, ma si limitava a contestare la valutazione dei fatti già compiuta adeguatamente dalla Corte d’Appello.
Quali criteri usa il giudice per negare le attenuanti generiche?
Secondo la Corte, per negare le attenuanti generiche non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi considerati decisivi (in questo caso, l’elevato pericolo causato e i precedenti penali) o alla mancanza di elementi positivi rilevanti.
Quando è sufficiente una motivazione sintetica sulla quantità della pena?
L’obbligo di motivazione sulla dosimetria della pena si attenua quando la sanzione inflitta è inferiore alla media edittale (la media tra il minimo e il massimo previsti dalla legge). In tali casi, come quello di specie, una motivazione più sintetica da parte del giudice è considerata sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19096 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19096 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è meramente fattuale e comunque manifestamente infondato, a fronte di congrua argomentazione che richiama l’elevato pericolo a cui sono stati esposti gli operanti e gli utenti della strada, nonché la significativa biografia penal dell’imputato (pp. 3-4);
che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativ ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie;
che, quanto alla dosimetria della pena, l’onere motivazionale si attenua proporzionalmente nell’ipotesi in cui venga irrogata, come nel caso di specie, una pena inferiore alla media edittale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024.