Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni e, per il ricorrente, più sfavorevoli del giudizio di legittimità. Significa che i giudici supremi non entreranno nemmeno nel merito delle questioni sollevate, fermando il processo per vizi procedurali o di impostazione dell’atto di impugnazione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle ragioni che conducono a tale declaratoria, sottolineando l’importanza di redigere un ricorso tecnicamente impeccabile.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a diversi motivi per contestare la decisione dei giudici di secondo grado. Tali motivi spaziavano dalla valutazione delle prove, come i messaggi di chat, alla richiesta di applicazione di istituti più favorevoli come la particolare tenuità del fatto e le pene sostitutive.
L’Analisi della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato punto per punto i motivi del ricorso, concludendo per la loro totale inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa drastica decisione.
Censure sulla Prova e Riesame del Fatto
Il primo motivo di ricorso contestava la rilevanza probatoria attribuita alle conversazioni via chat. La Corte ha immediatamente bloccato questa doglianza, ricordando un principio fondamentale: il giudizio di Cassazione non è un “terzo grado” di merito. La valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado. La Cassazione interviene solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica o contraddittoria. In questo caso, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e adeguata, rendendo la censura inammissibile.
Motivi Generici e Questioni Nuove
Altri motivi del ricorso sono incappati in due vizi tipici che portano all’inammissibilità del ricorso: la genericità e la novità della questione.
* Tenuità del fatto: La richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. è stata giudicata una mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove e specifiche critiche alla motivazione di quella sentenza.
* Recidiva: La questione relativa alla mancata esclusione della recidiva è stata ritenuta inammissibile perché non era mai stata sollevata davanti alla Corte d’Appello. Non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione una questione che doveva essere discussa nei gradi di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione ribadendo la sua funzione di giudice della legittimità, non del fatto. I ricorsi che cercano di ottenere una nuova valutazione delle prove o che ripropongono in modo acritico le stesse argomentazioni già respinte in appello sono destinati a fallire. La motivazione della Corte d’Appello, secondo i giudici supremi, era stata logica e completa sia nel negare le pene sostitutive (a causa del pericolo di recidiva desunto dai precedenti e dalle modalità del fatto), sia nel definire il trattamento sanzionatorio. Qualsiasi tentativo del ricorrente di sostituire la propria valutazione a quella, immune da vizi logici, del giudice di merito è stato considerato un tentativo inammissibile di rivalutazione.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. L’inammissibilità del ricorso non è un’eventualità remota, ma una conseguenza diretta di un’impostazione errata dell’impugnazione. È essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti ai soli vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione) e non si traducano in una richiesta, nemmeno velata, di riconsiderare i fatti del processo. In caso contrario, non solo il ricorso verrà respinto, ma il ricorrente sarà condannato, come nel caso di specie, al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la sua posizione.
Perché la Corte di Cassazione ha considerato inammissibile il motivo di ricorso sulla valutazione delle chat?
Perché la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Cassazione può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
È possibile presentare in Cassazione un motivo di ricorso non discusso in appello?
No. L’ordinanza chiarisce che un motivo è inammissibile se la questione non è stata precedentemente devoluta alla corte d’appello. Nel caso specifico, la questione sulla mancata esclusione della recidiva è stata respinta proprio per questa ragione.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata determinata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33106 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33106 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 10/02/1996
avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che le censure dedotte in merito alla rilevanza probatoria del contenuto delle chat sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Cagliari, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, tenuto conto che la nnessaggistica telefonica costituisce valido strumento probatorio quando la valutazione del contenuto delle conversazioni sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie;
ritenuto che il motivo in tema di tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. risulta inammissibile perché introduce censure aspecifiche, reiterative di quelle proposte con i motivi di appello, rigettate con motivazione congrua ed immune da vizi logici, incentrate sulla reiterazione delle condotte di spaccio;
ritenuto che il motivo in merito alla mancata esclusione della recidiva è inammissibile perché la questione non è stata devoluta davanti alla corte di appello e neppure sollecitata nelle conclusioni;
Ritenuto che il motivo dedotto in tema di pene sostitutive è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio ed alle ragioni della mancata applicazione della pena sostitutiva richiesta ex art. 20-bis c.p., esprimendo un giudizio negativo sulle prospettive di emendabilità del condannato attraverso le pene sostitutive per il ravvisato pericolo di recidiva desunto dai precedenti specifici e dalle modalità dei fatti, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità;
ritenuto quanto al trattamento sanzionatorio si rileva il difetto di specificità del motivo a fronte di una motivazione logica ed adeguata, tenuto conto del giudizio negativo espresso sulla personalità dell’imputato desunto dai gravi precedenti penali e dalle modalità del fatto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.