Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Respinge l’Appello
L’inammissibilità del ricorso è un concetto fondamentale nel diritto processuale penale, che segna il confine tra un appello che può essere discusso nel merito e uno che viene respinto a priori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri per cui un ricorso viene giudicato inammissibile, offrendo spunti preziosi sulla necessità di formulare motivi di appello specifici e pertinenti. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio le ragioni che portano a tale esito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo nei confronti di un individuo, ritenuto colpevole di non aver rispettato l’obbligo di presentarsi presso il Commissariato di Marsala nei giorni prescritti. La condanna prevedeva una pena di cinque mesi di reclusione e 7.500,00 euro di multa. Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenerne l’annullamento.
Le Ragioni dell’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati dal ricorrente e li ha giudicati del tutto inadeguati a superare il vaglio di ammissibilità. La decisione si fonda su tre pilastri argomentativi principali, che evidenziano altrettanti errori nella formulazione del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
Genericità e Carenza di Motivazione
Il primo motivo di rigetto riguarda la genericità della doglianza. Il ricorrente si era lamentato di una presunta carenza di motivazione nella sentenza d’appello. Tuttavia, la Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva, al contrario, motivato puntualmente la sua decisione, basandosi su annotazioni di servizio e dichiarazioni testimoniali che confermavano la mancata presentazione dell’imputato. Un ricorso, per essere ammissibile, deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, non limitarsi a una critica vaga.
Censure sul Merito e Inapplicabilità dell’Art. 131-bis c.p.
In secondo luogo, le censure presentate erano inconferenti perché attenevano al merito dei fatti, ovvero a condotte diverse da quella specifica oggetto di contestazione (l’omessa presentazione). La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità, che valuta la corretta applicazione della legge.
Infine, la richiesta di applicare l’articolo 131-bis del codice penale (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) è stata giudicata ‘apodittica’, cioè priva di qualsiasi argomentazione a supporto. Il giudice di merito aveva già motivato il rigetto di tale richiesta evidenziando i precedenti penali dell’imputato e le modalità della sua condotta, che denotavano un ‘assoluto disprezzo per le prescrizioni’. La mancanza di elementi attenuanti ha ulteriormente consolidato questa valutazione.
Le Conclusioni
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, confermando la condanna. Questa decisione ribadisce un principio cruciale: un ricorso per Cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, sollevando questioni di diritto e non di fatto. Le critiche alla sentenza precedente devono essere specifiche e non generiche. Inoltre, la valutazione della condotta complessiva e dei precedenti penali dell’imputato gioca un ruolo determinante nell’escludere benefici come la non punibilità per tenuità del fatto. Per il ricorrente, l’esito non è solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a testimonianza della serietà con cui l’ordinamento sanziona i ricorsi infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per tre ragioni: la genericità delle critiche mosse alla sentenza di appello, il fatto che le censure riguardassero il merito della vicenda (non di competenza della Cassazione) e la richiesta infondata e non argomentata di applicare la non punibilità per tenuità del fatto.
È possibile contestare la ricostruzione dei fatti davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare le prove o ricostruire diversamente i fatti, che sono di competenza dei giudici di primo e secondo grado.
Per quale motivo è stata negata l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale (particolare tenuità del fatto)?
La richiesta è stata respinta perché il giudice di merito aveva già adeguatamente motivato la sua decisione sulla base di elementi sfavorevoli all’imputato, quali i suoi precedenti penali, le modalità della condotta che dimostravano disprezzo per le regole e l’assenza di altri fattori attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31992 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31992 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il 09/11/2002
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 30/01/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 7.500,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 13bis d.l. n. 14/2017;
Ritenuto che del tutto generica è la doglianza in ordine alla carenza di motivazione che invece fa puntuale riferimento alle annotazioni di servizio e alle plurime dichiarazioni dei testimoni che hanno segnalato la mancata presentazione dell’imputato presso il Commissariato di Marsala per dare contezza di sé nelle giornate prescritte;
che nel resto le censure attengono al merito e sono inconferenti perché attengono a condotte diverse da quella dell’omessa presentazione alla P.G. oggetto specifico della contestazione;
che è infine del tutto apodittica la richiesta di applicazione dell’art. 131bis cod. pen., formulata richiamando genericamente la modalità dell’azione e non tenendo conto del fatto che il giudice di merito ha motivato richiamando i precedenti penali dell’imputato, le modalità delle condotte che denotano assoluto disprezzo per le prescrizioni e infine l’assenza di altri elementi attenuatori della condotta;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così de;Tiso 1’11 settembre 2025