Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1370 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1370 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla negata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, de eccessività della pena nonché della assenza della condizione di procedibilità.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché son riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi d argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla m dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e in quanto afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogi motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 27628801; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto della non particolare tenuità danno arrecato (quantificato in euro 500), della impossibilità di giudicare prevalenti le attenu generiche rispetto alla riconosciuta recidiva e della sussistenza della querela, stante la espli richiesta della persona offesa di perseguire l’autore del reato.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2024
re estensore II
Il Presidente