Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, ma non sempre la Corte entra nel merito della questione. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità ricorso, spiegando perché un’impugnazione può essere respinta senza un’analisi del suo contenuto. Questo accade quando non vengono rispettati i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge, trasformando il ricorso in un tentativo infruttuoso.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. La Corte d’Appello, pur riducendo la pena, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, la difesa ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando presunte violazioni di legge e vizi di motivazione nella sentenza di secondo grado.
L’imputato sosteneva che la sua colpevolezza non fosse stata provata adeguatamente, cercando di ottenere un annullamento della condanna. La questione fondamentale posta alla Suprema Corte era, quindi, se la Corte d’Appello avesse correttamente valutato le prove e applicato la legge.
L’Inammissibilità del Ricorso secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato l’inammissibilità ricorso senza neppure entrare nel vivo delle argomentazioni difensive. La decisione si fonda su due pilastri principali:
1. Natura Reiterativa dei Motivi: I giudici hanno osservato che le doglianze presentate dall’imputato non erano nuove, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già ampiamente esaminate e respinte con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello.
2. Richiesta di Rivalutazione dei Fatti: Il ricorso, nella sua sostanza, non denunciava un reale errore di diritto, ma chiedeva alla Cassazione una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità, poiché la Suprema Corte non è un “terzo grado” di giudizio sul merito, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
La Corte ha inoltre specificato che anche la successiva e immotivata rinuncia al ricorso non avrebbe potuto cambiare l’esito, poiché l’inammissibilità era già conclamata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è di natura prettamente processuale. Il principio cardine è che il ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già sconfitte in appello. Per essere ammissibile, un ricorso deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata, come un’errata interpretazione di una norma giuridica o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Chiedere ai giudici di legittimità di “rileggere” le prove o di dare un peso diverso agli elementi fattuali equivale a snaturare la funzione stessa della Corte di Cassazione.
La declaratoria di inammissibilità, quindi, non significa che la Corte abbia confermato la colpevolezza nel merito, ma semplicemente che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. Questa decisione comporta conseguenze economiche dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Tale sanzione funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: l’accesso alla Corte di Cassazione è rigorosamente vincolato a specifici motivi di diritto. L’inammissibilità ricorso è la sanzione per chi tenta di utilizzare questo strumento come un ulteriore grado di merito, riproponendo questioni già decise. Per gli operatori del diritto, questa decisione sottolinea l’importanza di redigere ricorsi tecnicamente precisi, focalizzati su reali errori di legittimità e non su una generica contestazione della ricostruzione dei fatti. Per il cittadino, rappresenta la conferma che il percorso processuale ha delle regole precise e che il tentativo di forzarle può comportare non solo la delusione di una pronuncia sfavorevole, ma anche un significativo onere economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello e perché miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato il merito della condanna per evasione?
No, a causa dell’inammissibilità del ricorso, la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito della vicenda, cioè la fondatezza dell’accusa di evasione. La condanna pronunciata dalla Corte d’Appello è quindi diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44231 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44231 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente, riducendo la pena, e confermava nel resto la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 385 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate , e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 5-6 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto; che non conduce a diverse conclusioni la constatazione dell’intervenuta successiva rinuncia immotivata al ricorso;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023