Inammissibilità Ricorso: Quando l’Appello in Cassazione Viene Respinto
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità ricorso in Cassazione, delineando i confini entro cui un imputato può presentare le proprie doglianze. La Suprema Corte ha respinto il gravame di un soggetto che aveva sollevato, per la prima volta in sede di legittimità, la questione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, un argomento mai discusso nel precedente grado di giudizio. Questo caso sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non è possibile introdurre motivi di appello nuovi davanti alla Corte di Cassazione.
I Fatti del Caso: Incidente, Rifiuto e Resistenza
La vicenda trae origine da una serie di comportamenti illeciti posti in essere dal ricorrente. A seguito di un incidente stradale, verosimilmente causato da uno stato di alterazione dovuto ad alcol o stupefacenti, l’individuo si era rifiutato di sottoporsi ai controlli delle forze dell’ordine intervenute sul posto, opponendo inoltre resistenza agli operanti. La Corte d’Appello aveva emesso una sentenza di condanna basata sulla ricostruzione di questi eventi.
Il Principio dell’Inammissibilità Ricorso per Motivi Nuovi
Il ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione invocando l’applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Tuttavia, il suo appello originario era fondato esclusivamente sulla presunta carenza dell’elemento soggettivo per uno dei reati contestati. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la richiesta di applicazione della causa di non punibilità costituisse un motivo nuovo, mai sottoposto alla valutazione della Corte d’Appello. Questo vizio procedurale è stato sufficiente a determinare una declaratoria di inammissibilità ricorso, poiché il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per introdurre temi di indagine non discussi nei gradi di merito.
La Valutazione della “Non Tenuità” del Fatto
La Corte non si è fermata alla sola ragione procedurale, ma ha aggiunto un’ulteriore considerazione di merito. Anche se il motivo non fosse stato nuovo, la richiesta sarebbe stata comunque infondata. Dalla ricostruzione complessiva dei fatti, emergeva una condotta tutt’altro che tenue. Il comportamento dell’imputato – provocare un incidente, rifiutare i controlli e resistere alle autorità – delineava un quadro di gravità tale da escludere a priori i presupposti per l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La sentenza impugnata, pur non esprimendosi esplicitamente sul punto, conteneva una motivazione implicita sulla non tenuità del fatto, desumibile dalla gravità degli eventi descritti.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. Il primo, di natura prettamente processuale, riguarda il divieto di introdurre motivi nuovi nel giudizio di Cassazione. Il ricorso è ammissibile solo se contesta vizi presenti nella sentenza impugnata e sulla base di questioni già dibattute. Il secondo pilastro è sostanziale: la condotta complessiva del ricorrente era incompatibile con il concetto di “particolare tenuità”, che richiede un’offesa minima al bene giuridico tutelato. La concatenazione delle azioni illecite ha dimostrato una pericolosità sociale e una consapevolezza contraria alla legge che impedivano qualsiasi valutazione di lieve entità.
Le Conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale decisione ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è prevista quando l’inammissibilità è determinata da una colpa del ricorrente, come nel caso di un gravame proposto su basi proceduralmente errate. La pronuncia ribadisce l’importanza di una corretta strategia processuale e il principio secondo cui la valutazione della tenuità del fatto deve tenere conto di tutti gli aspetti della condotta dell’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sollevava una questione nuova, ovvero la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), che non era stata presentata come motivo nel precedente grado di appello.
La condotta dell’imputato sarebbe stata considerata di ‘particolare tenuità’?
No. La Corte ha ritenuto che la condotta complessiva, consistente nel provocare un incidente stradale, rifiutare i controlli e opporre resistenza agli agenti, fosse intrinsecamente grave e, pertanto, incompatibile con i presupposti della non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A causa dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1388 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1388 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OZIERI il 17/06/1994
avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché si limita ad invocare l’applicazione della c di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. pur avendo proposto appello esclusivament relazione al reato di cui al capo c), lamentando la carenza dell’elemento soggettivo; in ogni c dalla complessiva ricostruzione del fatto contenuta a pagina 1 della sentenza, anche in ordin agli altri due reati per i quali non è stato proposto appello, può desumersi una impl motivazione in ordine alla non tenuità del fatto (provocava un incidente stradale verosimilmen in stato di ebbrezza da alcol o da stupefacenti, rifiutava di sottoporsi ai controlli e op resistenza nei confronti degli operanti intervenuti sul posto);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024.