Inammissibilità Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rispetto scrupoloso delle regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione illustra perfettamente questo principio, dichiarando l’inammissibilità ricorso presentato da un imputato e mettendo in luce errori strategici che possono compromettere irrimediabilmente la difesa. L’analisi di questa ordinanza offre spunti preziosi sull’importanza di formulare le giuste richieste al momento giusto e di motivare adeguatamente le proprie censure.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a due specifiche doglianze di natura procedurale e sostanziale.
I Motivi del Ricorso e le Ragioni dell’Inammissibilità
L’imputato ha basato il suo appello su due argomentazioni principali, entrambe respinte dalla Suprema Corte.
1. La mancata applicazione di una pena sostitutiva: Il ricorrente lamentava che il giudice d’appello non avesse considerato la possibilità di applicare una pena sostitutiva alla detenzione, come previsto dalla recente normativa (art. 545-bis c.p.p.).
2. L’esclusione della particolare tenuità del fatto: Si contestava la decisione della Corte d’Appello di non riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che non fosse stato adeguatamente valutato il comportamento tenuto dall’imputato dopo la commissione del reato.
La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso inammissibile, smontando pezzo per pezzo la linea difensiva.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un’analisi rigorosa dei doveri processuali delle parti. Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno evidenziato una mancanza fondamentale: l’imputato non aveva mai formulato una richiesta specifica per l’applicazione di pene sostitutive durante il giudizio d’appello, nemmeno in sede di conclusioni. La legge, infatti, conferiva all’interessato la facoltà di avanzare tale richiesta. Non avendolo fatto, non poteva lamentare in sede di legittimità una presunta omissione del giudice di merito. La passività processuale in appello ha precluso la possibilità di sollevare la questione in Cassazione, determinando l’inammissibilità ricorso su questo punto.
Relativamente al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato. La critica mossa alla sentenza impugnata era troppo generica. Il ricorrente si era limitato a sostenere che non era stato considerato il suo comportamento successivo al reato, senza però specificare perché tale comportamento sarebbe stato decisivo per un diverso esito del giudizio. Inoltre, non aveva mosso alcuna critica puntuale e argomentata contro gli elementi che la Corte d’Appello aveva invece valorizzato per escludere la tenuità del fatto. In sostanza, un’affermazione vaga non è sufficiente a scalfire una motivazione giudiziaria, che deve essere contestata con argomenti altrettanto specifici e pertinenti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del diritto processuale: ogni richiesta e ogni contestazione devono essere presentate nel momento e nella forma corretti. Non è possibile ‘recuperare’ in Cassazione omissioni o negligenze avvenute nei precedenti gradi di giudizio. La decisione insegna che la difesa deve essere proattiva, formulando tutte le istanze pertinenti davanti al giudice di merito. Allo stesso modo, i motivi di ricorso devono essere specifici, dettagliati e critici nei confronti della sentenza che si intende impugnare. Una semplice divergenza di valutazione o una lamentela generica non sono sufficienti per ottenere una riforma della decisione, ma conducono, come in questo caso, a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile lamentare in Cassazione la mancata applicazione di una pena sostitutiva se non è stata richiesta in appello?
No, la Corte ha stabilito che il motivo non è consentito se l’interessato non ha formulato alcuna richiesta di pena sostitutiva al giudice d’appello, pur avendone la facoltà.
Per quale ragione il motivo sulla particolare tenuità del fatto è stato giudicato infondato?
È stato ritenuto manifestamente infondato perché il ricorrente si è lamentato genericamente della mancata considerazione del comportamento successivo al reato, senza spiegare perché fosse rilevante e senza opporre una valutazione critica agli elementi specifici valorizzati dalla Corte d’Appello per escludere tale beneficio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2023 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2023 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 385, cod. pen., deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in tema di: 1) omesso avviso della possibile applicazione di una pena sostitutiva (art. 545-bis, cod. proc. pen.); 2) esclusione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis, cod. pen.).
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo non è consentito, non avendo l’interessato formulato alcuna richiesta di pena sostitutiva al giudice d’appello (pur potendolo: vds. art. 95, d.lgs. n. 150 del 2022), neppure in sede di conclusioni (sul punto, per tutte, vds. Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017).
2.2. Il secondo è manifestamente infondato. Si lamenta che la sentenza non abbia considerato il comportamento del reo successivo al reato: ma non si dice perché esso sarebbe stato rilevante, né si oppone una valutazione critica ai diversi elementi valorizzati dalla Corte per escludere la particolare tenuità del fatto.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 dicembre 2025.