Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24433 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24433 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a SIRACUSA il 14/08/1988 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE d’APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta inviata dal Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME con cui è stata richiesta l’inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in manca di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispo dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale Vercelli del 10 ottobre 2023 con cui NOME COGNOME veniva condannato alla pena di giustizia per una rapina ed un tentativo di rapina.
Il ricorso per cassazione si articola su tre motivi, tutti incentrati su legge e di motivazione.
2.1 II primo deduce la carenza motivazionale e la nullità della sentenza, basa il giudizio di responsabilità esclusivamente sul contenuto d comunicazione di notizia di reato che non è, in sé, una fonte di prova,
semplicemente un riassunto, sostanzialmente discrezionale, di chi (gli operat di polizia) non è stato testimone dei fatti.
2.2 II secondo motivo contesta il rigetto della istanza di sostituzione pena detentiva per la assenza di precedenti ostativi o comunque dimostrativi scarsa affidabilità dell’imputato. Quanto all’art. 59 d. Igs. 689/1981, ne preclusione è in esso ravvisabile.
2.3 II terzo motivo lamenta la mancata applicazione dell’art. 116 cod. pe in base ad un giudizio ipotetico e valutativo che prescinde dalla certezza consapevolezza, in capo al Fortuna, della detenzione dell’arma da parte de coimputata.
Il Sostituto Procuratore generale ha inviato memoria ove conclude per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, per una pluralità di ragioni.
Il primo motivo è manifestamente infondato e comunque costituisce la pedissequa ripetizione di quello formulato in appello, ove ha trovato adegua risposta. Esso, pertanto, è intriso di genericità e non può essere conside come una critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Cort d’appello: inevitabilmente, esso risulta privo dei requisiti di cui all’a c.p.p., comma 1, lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto diritto a sostegno di ogni richiesta. Il motivo in sostanza è soltanto appar in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomenta avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/200 COGNOME Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01).
A ciò si aggiunge l’infondatezza della deduzione che pare fondata su un equivoco, cioè che il materiale probatorio utilizzato dai giudici di primo secondo grado consista nella comunicazione di notizia di reato, piuttosto c nella documentazione che ad essa era allegata. Premesso che il rito adottato il giudizio abbreviato e che, conseguentemente, tutto il fascicolo d’indagin confluito nel fascicolo del giudice, divenendo utilizzabile, resta il fat entrambe le autorità giudiziarie fanno riferimento ai riconoscimenti effettu dalle persone offese (della vettura utilizzata dagli imputati) ed alle immagini sistemi di videosorveglianza.
L’argomento difensivo appare pertanto disallineato rispetto al ragionamento giuridico ed all’accertamento probatorio effettuato dai giudici nella `do
conforme’ che ha affermato la responsabilità dell’imputato.
3. Anche il secondo motivo soffre di genericità e ripetitività, oltre fondato su un errato assunto concettuale, poiché non si confronta con
motivazione che correttamente evidenzia la insostituibilità della pena detent trattandosi di rapina aggravata, ostando alla sostituzione il combinato disp
degli artt. 59 I. 689 del 24 novembre 1981 (che recita: “La pena detentiva può essere sostituita: … d) nei confronti dell’imputato di uno dei rea
all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354″ – c.d. Ordina
Penitenziario) e 4-bis Ord. Pen. (che, tra i reati elencati, prevede altresì l aggravata, come contestata all’imputato).
4. Infine il terzo motivo non è consentito, non essendo stato formulato precedenza. La dedotta violazione di legge e vizio motivazionale (in relazione
mancato riconoscimento dell’ipotesi prevista dall’art. 116 cod. pen.) compare nell’atto di appello ed è stata introdotta solo in cassazione, con p violazione della catena devolutiva, ex art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen..
La disposizione da ultimo citata così prevede: “Il ricorso è inammissibile s proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestame infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2 violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello”. Non ricorre all’evidenza una delle ipotesi di esclusione (ricorso immediato per cassazio questione rilevabile d’ufficio), il motivo è condannato all’inammissibilità.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. p pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. Orte
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del (>2(3 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del z N w –I ammende. GLYPH c)«) cy,
Così deciso il 9 maggio 2025