Inammissibilità Ricorso: Quando la Contestazione sulla Pena è Troppo Generica
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti di specificità dei motivi di impugnazione, ribadendo un principio fondamentale: una contestazione generica sulla quantificazione della pena porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Il caso in esame riguarda una condanna per il grave reato di incendio boschivo, dove l’imputato lamentava un trattamento sanzionatorio a suo dire eccessivo e il mancato riconoscimento di un’attenuante.
I Fatti del Caso
L’imputato, dopo la condanna in secondo grado da parte della Corte di Appello, ha proposto ricorso per Cassazione. Il fulcro della sua difesa si concentrava su due punti principali: la violazione dei criteri di determinazione della pena, secondo l’art. 133 del codice penale, e il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di particolare tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 c.p. La Corte di Appello aveva già concesso le attenuanti generiche nella massima estensione possibile, diminuendo significativamente la pena base, ma aveva ritenuto di non poter applicare l’ulteriore riduzione per la lieve entità del danno.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che le doglianze dell’imputato non superavano il vaglio di ammissibilità perché formulate in termini generici. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza d’appello, il ricorrente si era limitato a dolersi genericamente della pena inflitta, senza affrontare le specifiche motivazioni addotte dai giudici di merito. Questo approccio è stato giudicato insufficiente per innescare una rivalutazione da parte della Corte di legittimità, il cui compito non è riesaminare il fatto, ma verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni alla base della sua decisione. In primo luogo, ha evidenziato come la Corte di Appello avesse correttamente motivato la propria scelta sul trattamento sanzionatorio. La pena base era stata fissata nel minimo edittale per il reato più grave (incendio boschivo, art. 423-bis c.p.) e poi ulteriormente ridotta grazie alle attenuanti generiche.
Il punto cruciale, tuttavia, riguarda il rigetto dell’attenuante del danno di particolare tenuità. I giudici hanno sottolineato che il reato di incendio boschivo non offende solo il patrimonio, ma lede una pluralità di beni giuridici di importanza primaria, come la pubblica incolumità e l’integrità dell’ambiente. Pertanto, la valutazione della “tenuità” del danno non può limitarsi al solo aspetto economico-patrimoniale. Inoltre, nel caso specifico, le dimensioni dell’incendio erano state giudicate “non modeste”. Il ricorrente, nel suo atto, non aveva minimamente affrontato questo aspetto cruciale della natura plurioffensiva del reato, rendendo la sua contestazione priva di fondamento e di specificità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso in Cassazione deve essere specifico e pertinente. Non è sufficiente lamentarsi genericamente di una pena ritenuta ingiusta; è necessario smontare analiticamente il ragionamento del giudice di merito, evidenziando vizi di legge o di motivazione. La decisione sottolinea inoltre che, nella valutazione di alcune fattispecie di reato, come quelle ambientali, la nozione di “danno” va intesa in senso ampio, includendo anche le lesioni a beni giuridici non patrimoniali. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’argomentazione a sostegno di un’attenuante deve sempre tenere conto della natura complessa del reato contestato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le contestazioni erano generiche e non affrontavano specificamente le motivazioni della sentenza impugnata, in particolare riguardo alla natura plurioffensiva del reato di incendio boschivo.
Per quale motivo non è stata concessa l’attenuante del danno di particolare tenuità?
L’attenuante non è stata concessa perché il reato di incendio boschivo lede beni giuridici diversi dal solo patrimonio (come la sicurezza pubblica e l’ambiente) e perché le dimensioni concrete dell’incendio non sono state ritenute modeste.
Cosa comporta una dichiarazione di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver proposto un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38280 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38280 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRI TO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME – con sui si denunci violazione di legge in ordine al trattamento sanzioNOMErio, con rifelmer to a 133 cod. pen., nonché in ordine alle circostanze attenuanti di cui agli ai tt. 62 bis e 62 n. 4) cod. pen. – non supera il vaglio di ammissibilità.
La Code di appello, in sintonia con le valutazioni del Tribunale, ha de ermin nel minimo edittale la pena base per la violazione più grave di cui all’ar. 4 cod. pen. e l’ha ulteriormente diminuita, nel massimo consentito a seguito riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha poi aumentalo la pen per il reato satellite in una misura assai contenuta ed ha spiegato, con pert argomenti, il mancato riconoscimento dell’invocata attenuante del danno particolare tenuità. A quest’ultimo riguardo ha considerato la natur reato, offensivo di beni giuridici diversi dal patrimonio, e le d men! ion modeste, raggiunte dall’incendio.
Il ricorrente si è limitato a contestare la dosimetria della pena n termini generici e a dolersi, altrettanto genericamente, del mancato iconoscimen dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. pen senza nemmeno affrontare il della lesione di interessi patrimoniali da parte del reato di incendio bosc iiv
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibi ità cl l ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spesé prw essuali e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinaziOne c121Ia causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favpre cl alla C delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagam nto de spese processuali e della somma di euro tremila in favore de ammende. a Cessa delle
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.