Inammissibilità ricorso: i limiti della Cassazione
L’inammissibilità ricorso rappresenta un pilastro fondamentale del sistema delle impugnazioni, agendo come filtro per garantire che la Suprema Corte si pronunci solo su questioni già debitamente trattate nei gradi di merito. La recente ordinanza della Sezione Settima Penale chiarisce come il mancato rispetto della progressione dei motivi di impugnazione possa precludere definitivamente la difesa.
I fatti del caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Dopo la sentenza di primo grado, la difesa aveva proposto appello focalizzandosi unicamente sulla riduzione della pena e, in generale, sul trattamento sanzionatorio applicato. Tuttavia, nel successivo ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente ha tentato di contestare la propria responsabilità penale, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza della Corte d’Appello.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato l’atto di ricorso confrontandolo con i motivi presentati in secondo grado. Dall’analisi è emerso che la questione relativa alla responsabilità per il reato non era mai stata dedotta come motivo di appello. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno applicato rigorosamente il dettato normativo, dichiarando il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle contestazioni sollevate.
Inammissibilità ricorso e motivi nuovi
Il principio di diritto applicato stabilisce che non possono essere proposti in Cassazione motivi che non siano stati preventivamente sottoposti al vaglio del giudice d’appello. Questa regola serve a evitare che la sede di legittimità diventi un terzo grado di merito dove introdurre difese tardive.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’interpretazione letterale dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. Tale norma prescrive che il ricorso è inammissibile se i motivi non sono stati enunciati nell’atto di appello. Nel caso specifico, poiché l’atto di appello verteva unicamente sul trattamento sanzionatorio, la responsabilità penale dell’imputato doveva considerarsi un punto ormai accertato e non più discutibile. La Corte ha rilevato che il tentativo di introdurre il vizio di motivazione sulla responsabilità solo in ultima istanza costituisce una violazione procedurale insanabile, che comporta non solo il rigetto del ricorso ma anche la condanna pecuniaria del ricorrente.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dal provvedimento evidenziano l’importanza di una strategia difensiva coerente e completa sin dal secondo grado di giudizio. L’inammissibilità ricorso non è solo una sanzione processuale, ma una garanzia di stabilità delle decisioni giudiziarie. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, a conferma del fatto che l’attivazione impropria della giurisdizione di legittimità comporta oneri gravosi per la parte soccombente.
Cosa succede se propongo in Cassazione un motivo mai discusso in Appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 comma 3 c.p.p., poiché non è possibile introdurre questioni nuove in sede di legittimità che non siano state già esaminate dal giudice di secondo grado.
Qual è la conseguenza economica di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle Ammende.
Si può contestare la responsabilità penale se in Appello si è chiesto solo uno sconto di pena?
No, se l’appello riguardava solo il trattamento sanzionatorio, la responsabilità penale si considera confermata e non può essere oggetto di doglianza per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 317 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 317 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28639/22 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unica doglianza, relativa al vizio di motivazione in merito alla responsabilità per il reato contestato, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello, vertente unicamente sul trattamento sanzionatorio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022