Inammissibilità ricorso: i limiti del giudizio in Cassazione
L’Inammissibilità ricorso rappresenta uno dei temi più delicati nel diritto processuale penale, segnando il confine tra il diritto alla difesa e il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce come motivi generici o basati su presupposti fattuali errati portino inevitabilmente al rigetto della domanda.
Il caso: condanna per stupefacenti e ricorso
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, relativo alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’imputato, dopo la conferma della sentenza in secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge.
La genericità delle doglianze e l’Inammissibilità ricorso
Il primo punto critico analizzato dai giudici di legittimità riguarda la natura dei motivi presentati. Il ricorrente ha formulato critiche assai generiche, incentrate principalmente sulla richiesta di una valutazione alternativa delle fonti di prova. Tuttavia, il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito: non è possibile chiedere ai giudici di legittimità di reinterpretare i fatti, ma solo di verificare che la motivazione dei giudici precedenti sia logica e rispettosa delle norme.
La questione della confisca inesistente
Un aspetto peculiare del caso riguarda il secondo motivo di ricorso, inerente alla presunta confisca di un’autovettura. La difesa sosteneva una violazione di legge in merito a tale provvedimento patrimoniale. Tuttavia, l’analisi degli atti ha rivelato che nessuna confisca era stata mai disposta sulla vettura. Al contrario, la Corte territoriale aveva già revocato il sequestro dell’unico bene effettivamente appreso, ovvero un telefono cellulare, restituendolo all’interessato.
Conseguenze dell’Inammissibilità ricorso
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o genericità, la legge prevede sanzioni pecuniarie per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, è prevista la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in questo caso in tremila euro.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del ricorso per cassazione. I giudici hanno rilevato che le doglianze erano manifestamente infondate poiché vertenti sul fatto e non sul diritto. La Corte ha ribadito che, laddove i giudici di merito abbiano sviluppato argomentazioni lineari e conformi alla giurisprudenza consolidata, non vi è spazio per una nuova valutazione delle prove. Inoltre, l’aver impugnato un provvedimento (la confisca dell’auto) mai emesso ha reso palese l’assenza di un reale interesse giuridico meritevole di tutela.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che l’Inammissibilità ricorso è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare il giudizio di legittimità in un riesame del merito. Per evitare tali esiti, è fondamentale che i motivi di ricorso siano specifici, ancorati a violazioni di legge concrete e basati sulla reale situazione processuale risultante dagli atti. La decisione conferma il rigore della Corte nel sanzionare ricorsi pretestuosi o tecnicamente carenti.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è generico quando non indica specificamente i punti della decisione impugnata o non spiega in che modo la legge sia stata violata, limitandosi a critiche vaghe.
È possibile chiedere alla Cassazione di rivalutare le prove?
No, la Corte di Cassazione si occupa solo di questioni di diritto e della logicità della motivazione, non può riesaminare i fatti o le prove già valutati nel merito.
Cosa accade se si impugna un provvedimento mai emesso?
Il motivo di ricorso viene dichiarato manifestamente infondato, portando spesso all’inammissibilità dell’intero ricorso e alla condanna pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 307 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 307 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 28572/22 Oro
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che tutte le doglianze contenute nel ricorso per cassazione, oltre che formulate in termini assai generici, sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi a giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto in particolare, quanto al secondo motivo attinente alla violazione di leg relativamente alla confisca della vettura, che esso è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha rappresentato che non è stata disposta la confisca di alc autovettura e che, per converso, è stata revocata anche la confisca del cellulare, unico bene i sequestro, con restituzione all’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022