Inammissibilità ricorso per Cassazione: il dovere di specificità
L’inammissibilità ricorso rappresenta un pilastro fondamentale nel sistema delle impugnazioni, agendo come filtro per garantire che solo le questioni giuridiche fondate e correttamente argomentate giungano all’esame della Suprema Corte. Recentemente, una pronuncia della settima sezione penale ha chiarito i confini tra una critica legittima e la semplice reiterazione di argomenti già respinti.
Il caso e i motivi del contendere
La vicenda trae origine da un ricorso presentato contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino. La parte ricorrente lamentava l’erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento agli articoli 253 e 355 del codice di procedura penale. Al centro della disputa vi erano la legittimità di una perquisizione disposta dal Pubblico Ministero e la successiva acquisizione del corpo di reato. Inoltre, veniva contestata la sussistenza dell’ingiusto profitto derivante dall’illecito.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato i motivi di ricorso, rilevando una carenza strutturale insuperabile. La Corte ha evidenziato come le censure mosse non fossero specifiche, ma si risolvessero in una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto in sede di appello. Questo approccio rende la critica puramente apparente, poiché non assolve alla funzione tipica del ricorso per Cassazione: confutare in modo puntuale e argomentato le ragioni espresse nella sentenza di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio di specificità dei motivi di impugnazione. I giudici hanno osservato che la sentenza di secondo grado aveva già fornito risposte puntuali sulla legittimità della perquisizione e sull’esistenza del profitto del reato. Il ricorrente, limitandosi a riproporre le stesse tesi senza confrontarsi con le spiegazioni fornite dai giudici d’appello, ha violato le regole processuali che impongono una critica mirata. La Cassazione ha ribadito che il ricorso non può essere un terzo grado di merito, ma deve concentrarsi su vizi di legittimità specifici e non già risolti correttamente nelle fasi precedenti.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre al rigetto delle istanze, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare con precisione i punti di rottura della sentenza impugnata, evitando di trasformare il ricorso in una sterile ripetizione di argomenti già vagliati e respinti.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile se ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso in Cassazione deve contenere una critica specifica alla sentenza impugnata. Se si limita a ripetere quanto già detto in appello senza contestare le nuove motivazioni del giudice, manca del requisito di specificità richiesto dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Cosa si intende per critica apparente in un ricorso legale?
Si parla di critica apparente quando i motivi di ricorso non attaccano realmente le ragioni della decisione del giudice, ma si limitano a contestazioni generiche o già superate, non assolvendo alla funzione di revisione della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40188 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40188 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASORATE PRIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 253 e 355 cod. proc. pen. ed il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell’illecito profitto del reato, sono inammissibili poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla legittima acquisizione del corpo di reato all’esito di perquisizione disposta con decreto di P.M. e ancora pag. 4 sull’esistenza dell’ingiusto profitto del reato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11/07/2023
I Consigliere COGNOME te COGNOME re