Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41623 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41623 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso, proposto da:
NOME nato li DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazlone svoita dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione alla prova posta a fondamento dell’identificazione dell’imputato quale autore contestato, è fondato su profili di censura in punto di fatto che si risolvono ne reiterazione di quelli già eccepiti con l’atto di appello e disattesi dalla Co comunque, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, stante la preclusione di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze pr quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che l ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato l suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della di di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato di danneggiamento co veda, in particolare, pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente