Inammissibilità ricorso: i limiti del giudizio in Cassazione
L’inammissibilità ricorso rappresenta uno dei temi più delicati nel diritto processuale penale, segnando il confine tra il diritto di difesa e l’abuso dello strumento impugnatorio. La recente ordinanza n. 43911 del 2023 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la riproposizione di argomenti già ampiamente trattati nei gradi di merito possa condurre al rigetto immediato dell’istanza.
Il caso e i fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per violazione dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, normativa cardine in materia di stupefacenti. Dopo la conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte di Appello di Brescia, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Le contestazioni riguardavano principalmente la valutazione delle prove, l’accertamento della responsabilità oggettiva, il trattamento sanzionatorio e l’applicazione delle misure di sicurezza.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato i motivi del ricorso, rilevando una carenza strutturale nelle argomentazioni difensive. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché non introduceva elementi di novità o critiche specifiche alla sentenza di appello, limitandosi a reiterare doglianze già respinte con motivazioni congrue dai giudici di secondo grado. La Corte ha ribadito che il giudizio di Cassazione non può essere utilizzato per richiedere una nuova lettura degli elementi di fatto, ma deve limitarsi al controllo della corretta applicazione delle norme giuridiche.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento si fondano sulla natura stessa del ricorso per Cassazione. La Corte ha evidenziato che l’imputato ha formulato doglianze meramente reiterative, ovvero ha riproposto le medesime lamentele già vagliate e disattese dalla Corte distrettuale. Quest’ultima aveva fornito argomentazioni corrette e logiche, rendendo il ricorso una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto. Tale richiesta è incompatibile con il ruolo della Suprema Corte, che non è un terzo grado di merito. La mancanza di specificità e la natura ripetitiva dei motivi determinano, per legge, l’inammissibilità del ricorso, impedendo l’esame delle questioni sollevate.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza conferma il rigore della giurisprudenza nel sanzionare i ricorsi privi di specificità. La declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente non solo la definitività della condanna, ma anche l’onere economico delle spese processuali e il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi di legittimità reali, evitando di trasformare il ricorso in una sterile ripetizione di quanto già discusso nelle fasi precedenti del processo.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, ripetitivi rispetto a quanto già deciso in appello o quando richiedono una nuova valutazione dei fatti di causa, che è vietata in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente viene solitamente condannato al versamento di una somma pecuniaria, tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile presentare nuove prove davanti alla Corte di Cassazione?
No, la Cassazione non può esaminare nuove prove o rivalutare quelle esistenti. Il suo compito è verificare esclusivamente se il giudice di merito ha applicato correttamente la legge e se la motivazione è logica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43911 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43911 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bresci confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME NOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 199
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle pr all’accertamento della responsabilità in relazione egli elementi oggettivi, non al trattamento sanzionatorio e alla mancata esclusione della misura di sicurezza ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formula doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese c corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 6-8 provv. impugn.), ch ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione a rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del ammende.
Così deciso il 13/10/2023