Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51116 Anno 2023
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 51116 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Genova ed ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui all’ comma 2 e 3 L. 18 aprile 1975 n. 110 perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha ridotto la pena ad anni uno e mesi due di reclusione per delitto di lesioni personali aggravate;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia violazione de artt. 512 e 526 cod. proc. pen in relazione all’utilizzabilità della denunc:ia-querela della per offesa e dei verbali di sit rese dal testimone acquisiti agli atti per irreperibilità – è asp quanto privo di confronto con la sentenza impugnata, che ha espressamente fondato il giudizio di conferma del vaglio di penale responsabilità su altre risultanze dell’istruttoria dibattimen
Rilevato, peraltro, che il medesimo motivo di ricorso è inammissibile anche perché generico circa le ragioni per cui l’impossibilità di ripetizione fosse prevedibile ekassoluta;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricoTente lamenta vizio motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie non è consentito dall legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed manifestamente infondato perché il Collegio accede all’esegesi, fada propria anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare u valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cessazione quello di “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, i esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultan processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, NOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di &in) tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2023.