Inammissibilità ricorso: i limiti del sindacato della Cassazione
L’inammissibilità ricorso rappresenta uno degli esiti più frequenti nei giudizi davanti alla Suprema Corte, specialmente quando le difese tentano di ridiscutere il merito dei fatti anziché limitarsi a questioni di diritto. Una recente ordinanza ha chiarito come la presenza di precedenti penali e la corretta motivazione dei giudici di appello rendano il ricorso privo di ogni fondamento giuridico.
Il caso: condanna per spaccio e motivi di impugnazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, qualificato come fatto di lieve entità ai sensi dell’Art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato proponeva ricorso per Cassazione articolando due motivi principali: il primo riguardante un presunto vizio di motivazione sulla responsabilità penale, il secondo relativo all’eccessività della pena inflitta.
La contestazione sulla responsabilità penale
Il ricorrente lamentava che i giudici di merito non avessero valutato correttamente le fonti di prova, chiedendo in sostanza una lettura alternativa degli elementi raccolti durante le indagini. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rilevato che la sentenza impugnata era supportata da una motivazione lineare, coerente e priva di fratture logiche, rendendo di fatto impossibile un intervento in sede di legittimità.
Inammissibilità ricorso e trattamento sanzionatorio
Un punto cruciale della decisione riguarda il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente auspicava una pena più favorevole, ma non ha saputo contrastare efficacemente le argomentazioni della Corte d’Appello. I giudici territoriali avevano infatti evidenziato la pericolosità sociale del soggetto, desunta dalla presenza di ben tre precedenti penali specifici accumulati nel tempo.
Il ruolo dei precedenti penali nella determinazione della pena
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la recidiva o la presenza di precedenti specifici costituiscano elementi ostativi alla concessione di benefici o a una riduzione della pena verso i minimi edittali. Nel caso di specie, la reiterazione di condotte illecite della stessa indole ha blindato la decisione dei giudici di merito, rendendo il ricorso sul punto del tutto generico.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di merito e non può procedere a una nuova valutazione del materiale probatorio se la motivazione del giudice d’appello è logica e completa. Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile poiché volto a sollecitare un riesame dei fatti. Il secondo motivo è stato giudicato parimenti inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non ha confutato il dato oggettivo dei suoi precedenti penali, che legittimano pienamente la scelta sanzionatoria operata dai giudici di merito.
Le conclusioni
Le conclusioni dell’ordinanza sanciscono la definitiva condanna del ricorrente non solo alla pena principale, ma anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di articolare ricorsi basati su reali violazioni di legge, evitando di riproporre in Cassazione le medesime tesi fattuali già respinte nei gradi precedenti. La presenza di precedenti penali specifici rimane un fattore determinante che limita fortemente i margini di manovra per ottenere sconti di pena in sede di impugnazione.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione riguarda solo i fatti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Suprema Corte valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter riesaminare le prove.
I precedenti penali influenzano la possibilità di ridurre la pena?
Sì, la presenza di condanne precedenti per reati della stessa indole giustifica un trattamento sanzionatorio più severo e impedisce spesso l’accoglimento di istanze per pene più miti.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51025 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51025 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28377/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si denunzia il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della responsabilità, attiene a censure vertenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 4);
Ritenuto, quanto al secondo motivo di censura attinente al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale là dove ha rappresentato la presenza di ben tre precedenti specifici diluiti nel tempo, così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato (v. pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023