Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48403 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48403 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a b della dichiarazione di responsabilità, con particolare riguardo alla riferibilità della merce all’imputato ed alla grossolanità del falso, è privo di concreta specificità e tende a prefi una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del pre giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emerge processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logi e giuridici, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.