Inammissibilità ricorso: quando la Cassazione chiude le porte
L’inammissibilità ricorso rappresenta un pilastro fondamentale del sistema giudiziario italiano, agendo come filtro per garantire che solo le questioni di legittimità fondate arrivino all’esame della Suprema Corte. In una recente ordinanza, la settima sezione penale ha ribadito principi cruciali riguardanti la contestazione delle misure di sicurezza e la determinazione della pena.
I fatti e l’oggetto del contendere
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Ancona che aveva confermato la condanna per due soggetti stranieri. Il primo imputato si opponeva alla misura dell’espulsione dal territorio dello Stato, sostenendo l’insussistenza della propria pericolosità sociale. Il secondo imputato, invece, lamentava un eccessivo discostamento della sanzione inflitta rispetto alla pena base prevista per il reato commesso.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno analizzato i motivi di doglianza, rilevando difetti strutturali insuperabili. Per quanto riguarda la misura di sicurezza, la Corte ha evidenziato come il ricorrente non avesse minimamente confutato i passaggi logici della sentenza di appello che giustificavano l’espulsione. In tema di determinazione della sanzione, è stato chiarito che il giudice di merito gode di una discrezionalità che, se supportata da motivazione logica e basata su dati oggettivi, non può essere messa in discussione davanti alla Cassazione.
Le motivazioni
Le ragioni dell’inammissibilità ricorso risiedono nella natura stessa del giudizio di legittimità. La Corte ha osservato che il primo ricorrente ha presentato una critica generica, omettendo il necessario confronto con le motivazioni specifiche rese dalla Corte d’Appello a pagina 15 della sentenza impugnata. Tale mancanza rende il motivo di ricorso aspecifico. Per il secondo ricorrente, la Corte ha stabilito che il discostamento dalla pena base era stato giustificato con riferimento a elementi oggettivi presenti nel fascicolo processuale. Poiché la motivazione era esistente e coerente, la doglianza si risolveva in una richiesta di riesame del merito, operazione preclusa alla Corte di Cassazione.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Questa decisione comporta non solo la definitività della condanna e delle misure accessorie, ma anche pesanti conseguenze economiche per i ricorrenti. Oltre al pagamento delle spese processuali, ciascun imputato è stato condannato a versare la somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver attivato un giudizio privo di fondamento giuridico. La sentenza sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi di legittimità reali piuttosto che tentare una terza valutazione dei fatti.
Perché un ricorso sulla pericolosità sociale può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se il ricorrente si limita a negare la propria pericolosità senza contestare punto per punto le specifiche motivazioni fornite dal giudice nella sentenza impugnata.
È possibile contestare l’entità della pena in Cassazione?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice è assente o manifestamente illogica. Se il giudice giustifica il discostamento dalla pena base con elementi oggettivi, la scelta non è sindacabile.
Quali sono le sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile?
Oltre alle spese del procedimento, la legge prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5344 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5344 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME e NOME la sentenza in epigrafe;
ritenuto che COGNOME contesta l’espulsione disposta con la sentenza di condanna, sul presupposto dell’insussistenza della pericolosità, non confrontandosi con la specifica motivazione resa sul punto dalla Corte di appello (si veda pg.15);
ritenuto che il discostamento dalla pena base, contestato da COGNOME è stato adeguatamente motivato, con riferimento a elementi oggettivi e, comunque, non sindacabile nel merito in questa sede;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
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Il Presidente