Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10490 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10490 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 4268/2026
CC – 12/03/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PARMA il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte d’appello di Bologna; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che la Corte di appello di Bologna, con la sentenza del 17 dicembre 2024, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Parma emessa nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 75, comma 2, e 8, comma 4, del d. lvo n. 159 del 2011
che con il ricorso Ł stata eccepita la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che la doglianza riproduce il medesimo profilo di censura già vagliato dalla Corte di appello con argomenti corretti e puntuali, avendo la sentenza impugnata dato conto delle ragioni del diniego delle circostanze generiche;
che Ł inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01);
che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME